Liberatoria rilasciata dal creditore al debitore dopo accordo transattivo a saldo e stralcio – L’articolo 1236 del codice civile sulla rinuncia all’importo residuo rispetto a quello nominalmente dovuto

Nell'articolo, il contenuto corretto di una formula per la quietanza da rilasciare al debitore dopo il pagamento dell'importo concordato a saldo stralcio


DOMANDA

In seguito ad accordo transattivo con saldo e stralcio con Guber Banca, abbiamo richiesto e ricevuto bozza della liberatoria che verrà rilasciata contestualmente al saldo dell'importo pattuito, che avverrà in un'unica soluzione presso i loro uffici: Vorrei sapere se la forma della bozza, che riporto di seguito, è secondo voi regolare.


RISPOSTA

La formula della liberatoria è perfetta: aggiungeremmo, se possibile, il riferimento all'articolo 1236 del codice civile (debito rinunciato) in base al quale il creditore dichiara esplicitamente di rimettere il debito residuo: il che potrebbe evitare problematiche che, in passato, si sono verificate con la Centrala Rischi pubblica della Banca d'Italia.


18 Novembre 2023 - Ludmilla Karadzic


Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati

Questo post totalizza 101 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inutile

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it

Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Debiti e recupero crediti » Liberatoria rilasciata dal creditore al debitore dopo accordo transattivo a saldo e stralcio – L’articolo 1236 del codice civile sulla rinuncia all’importo residuo rispetto a quello nominalmente dovuto. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic ponendo un quesito.