Liberatoria rilasciata dal creditore al debitore dopo accordo transattivo a saldo e stralcio – L’articolo 1236 del codice civile sulla rinuncia all’importo residuo rispetto a quello nominalmente dovuto

Nell'articolo, il contenuto corretto di una formula per la quietanza da rilasciare al debitore dopo il pagamento dell'importo concordato a saldo stralcio


DOMANDA

In seguito ad accordo transattivo con saldo e stralcio con Guber Banca, abbiamo richiesto e ricevuto bozza della liberatoria che verrà rilasciata contestualmente al saldo dell'importo pattuito, che avverrà in un'unica soluzione presso i loro uffici: Vorrei sapere se la forma della bozza, che riporto di seguito, è secondo voi regolare.


RISPOSTA

La formula della liberatoria è perfetta: aggiungeremmo, se possibile, il riferimento all'articolo 1236 del codice civile (debito rinunciato) in base al quale il creditore dichiara esplicitamente di rimettere il debito residuo: il che potrebbe evitare problematiche che, in passato, si sono verificate con la Centrala Rischi pubblica della Banca d'Italia.


18 Novembre 2023 - Ludmilla Karadzic

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