Accordo transattivo a saldo stralcio e debito rinunciato – Per la cancellazione della posizione in sofferenza censita nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia è importante che la liberatoria rilasciata dal creditore faccia esplicito riferimento all’articolo 1236 del Codice Civile

Per la cancellazione della sofferenza censita nella CR Bankitalia è importante che il creditore rinunci formalmente al credito residuo insoddisfatto


DOMANDA

Volevo chiedere a seguito di accordo per saldo e stralcio con Società di recupero crediti, che tipo di liberatoria mi devono rilasciare e quali sono i tempi per la cancellazione da banca d’italia.


RISPOSTA

Per la cancellazione della segnalazione relativa ad un credito in sofferenza, censito nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia e saldato con accordo transattivo, cosiddetto a saldo stralcio, è necessario che la liberatoria rilasciata dal creditore faccia esplicito riferimento all’articolo 1236 del Codice civile, in base al quale il creditore rinuncia espressamente al credito residuo, ovvero alla differenza fra l’importo dovuto originariamente dal debitore e quello effettivamente versato a saldo stralcio.
In mancanza di un esplicito riferimento alla dichiarazione di remissione dell’importo residuo, il debitore rischia di vedere perennemente segnalato il proprio nominativo per un credito in sofferenza pari proprio al debito residuo non rimborsato.
Qualora, invece, la liberatoria faccia esplicito riferimento alla remissione del debito residuo ex articolo 1236 del codice, l’ultima segnalazione mensile (insieme a quelle precedenti) verrà oscurata automaticamente trascorsi 36 mesi dalla data di regolazione della posizione debitoria tramite accordo transattivo a saldo stralcio.


4 Agosto 2021 -


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