Legato ipoteca e debiti ereditari

Per l’articolo 756 del codice civile, il legatario di immobile ipotecato non è tenuto a pagare i debiti ereditari salvo che al creditore ipotecario


DOMANDA

Ho ereditato un immobile a titolo di legato sul quale grava un pignoramento presso terzi: sono obbligato anche io a dare i canoni di affitto al creditore che sta attualmente pignorando o questo deve rifarsi sugli altri beni dell'eredità di proprietà degli eredi?


RISPOSTA

I debiti ereditari, gravano, in genere, unicamente sugli eredi, non sui legatari: tuttavia, secondo l'articolo 756 del codice civile, il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari salvo ai creditori che esercitano l'azione ipotecaria sul fondo legato (in altre parole, il legatario dovrà soddisfare il creditore ipotecario) Il legislatore con l'articolo 513 del codice civile ha inteso, tuttavia, riservare una tutela a favore dei creditori ereditari contro l'eventualità che le ragioni degli stessi vengano deluse dal testatore il quale, disponendo di tutti suoi beni a titolo di legato, impedisca di fatto agli stessi di soddisfarsi sul suo patrimonio.


28 Dicembre 2023 - Ornella De Bellis

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