DOMANDA
In riferimento a questa discussione, chiedo se il figlio maggiorenne risiede con la madre che possiede esclusivamente il reddito dato dagli “alimenti”, continua a rimanere a carico solo della madre?
Non vorrei che io padre separato possa essere considerato parte “attratta” (credo si dica così) per l’isee.
E quindi Le chiedo cosa si dovrà evitare di inserire negli accordi della separazione perchè il figlio risulti esclusivamente a carico della madre convivente.
Un altro aspetto, non potendo la madre portare in detrazione le spese per il figlio (università, salute, ecc., avendo come unico reddito gli assegni da me versati), potrei farlo io?
In quale percentuale?
Cambierebbe qualcosa ai fini isee?
RISPOSTA
Vanno separati i due aspetti, uno puramente fiscale (che emerge al momento della dichiarazione dei redditi) e l’altro relativo ad accertare il diritto di accesso ai benefici di sostegno al reddito (riguardanti, ad esempio, la possibilità di pagare le tasse uiversitarie in misura ridotta).
Per poter accedere ai benefici previsti per l’accesso alle prestazioni universitarie, lo studente produce la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Università, ovvero la DSU ISEEU. In base al reddito ISEEU del nucleo familiare di appartenenza si stabilisce se lo studente abbia o meno diritto alle agevolazioni. In una situazione in cui i genitori risultano separati, con un coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro, il nucleo familiare dello studente è determinato dalla sua residenza. Nel caso in esame, madre e figlio costituiscono un nucleo familiare autonomo, da cui il padre è escluso.
Veniamo agli aspetti fiscali. Vanno considerate innanzitutto le detrazioni per il figlio fiscalmente a carico, cioè il figlio privo di reddito (o con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili).
Come abbiamo visto nel precedente post, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.
Poi ci sono le altre detrazioni, che possono essere portate in dichiarazione dei redditi, relative alle spese detraibili sostenute per il figlio; tipicamente quelle scolastiche (detrazioni per le tasse universitarie) e quelle sanitarie.
Ebbene, in mancanza di indicazioni specifiche, le spese mediche e quelle scolastiche vanno ripartite al 50% fra i genitori separati. Per operare in modo diverso, evitando di instaurare un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate (o con qualche funzionario particolarmente zelante) conviene inserire nell’accordo di separazione una clausola esplicita che stabilisca la ripartizione percentuale di tali spese (e quindi delle relative detrazioni). Anche al 100% a carico di uno solo dei genitori.
12 Febbraio 2021 - Annapaola Ferri
Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati