ISEE e importo massimo per incremento produttività

La formulazione del comma 2 dell'articolo 2 del D.












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Ai fini della determinazione del reddito complessivo ai fini ISEE, si chiede se l’importo massimo di euro 3.000 euro sia da imputarsi all’intero nucleo familiare ovvero sia fruibile da ciascun componente del nucleo familiare?

La formulazione del comma 2 dell’art. 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, dispone che “i redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini … della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro”.

La norma individua espressamente lo stesso limite di reddito sia nel caso in cui la situazione economica equivalente sia determinata in capo al singolo percipiente sia nel caso in cui debba essere determinata in capo al nucleo familiare.

Pertanto, si deve ritenere che anche se più componenti del nucleo familiare percepiscano compensi agevolati, l’importo che non concorre al reddito complessivo ai fini dell’ISEE sia da assumere entro il limite massimo di 6000 euro.

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3 Marzo 2012 · Piero Ciottoli

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