ISEE e Dichiarazione dei Redditi per cittadino rimpatriato

L’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero e ivi siano rimasti disoccupati












Ho vissuto per 14 anni all’estero poi a causa della perdita del lavoro sono rientrato in Italia: dal mese di novembre 2018 percepisco una indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati. La denuncia dei redditi va presentata in Italia oppure nel Paese estero in cui risiedevo (avendone acquisito nel frattempo la cittadinanza e acquistato una casa).

Altro quesito: poiché in Italia non possiedo nulla, vivo dai miei insieme ad uno dei miei figli (minorenne) posso richiedere l’ISEE?

L’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati (legge 402/1975) spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero.

Il fatto che lei abbia percepito l’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati contrasta con l’affermazione in cui asserisce di aver acquisito la cittadinanza dello stato estero in cui ha lavorato. Evidentemente, nel quesito, manca qualche elemento chiave, oppure all’estero ha acquisito solo la residenza, ma non la cittadinanza.

In ogni caso l’ISEE può essere richiesto dai soli cittadini residenti in Italia.

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6 Febbraio 2019 · Ludmilla Karadzic