Ipotesi di querela per riscossione indebita di due Buoni Postali Fruttiferi (BPF) da parte del rappresentante

Buono postale fruttifero, buono postale fruttifero cointestato, conto corrente e libretto di deposito












Mia zia è deceduta il 20-02-2015 era intestataria di 2 buoni postali fruttiferi (BPF): questi BPF avevano la seguente intestazione:nome e cognome della zia e la (scritta) sigla Rapp che sta per rappresentante (un altro intestatario di cui poste italiane avendomi inviato l’esito della ricerca titoli/rapporti da me richiesti non mi dice chi sia questo rappresentante).

Gli eredi dei 2 BPF sono gli eredi legittimi in quanto i 2 BPF non sono stati elencati nel testamento e ipotizziamo che il rappresentante non sia un erede ma un legatario.

Poste italiane mi dice per iscritto che titolare esclusiva dei BPF è solo la zia.

Ipotizzando che il rappresentante non sia un erede legittimo e poichè i 2 BPF sono stati riscossi dal rappresentante uno il 19-08-2015 e l’altro il 02-10-2015 verosimilmente facendo una successione interna in poste italiane e verosimilmente presentando all’ufficio postale un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva falsa in cui dichiarava che era unico erede e non vi erano altri eredi riscuotendo così a riscuotere i 2 BPF.

La querela per eventuale reato penale commesso dal rappresentante doveva essere presentata dagli eredi entro tre-sei mesi dal momento (il 29-10-2016) in cui gli eredi sono venuti a conoscenza per mezzo di una ricerca titoli/rapporti fatta a poste italiane che i 2 BPF era stati riscossi nelle date suddette dal rappresentante a tutt’oggi ignoto agli eredi, e quindi adesso non si può più presentare querela penale contro il rappresentante?

Oppure gli eredi a tutt’oggi posso presentare una querela contro l’ignoto rappresentante che ha riscosso i 2 BPF?.

Nell’ipotesi che la sigla RAPP stia effettivamente ad indicare (come sembra) un rappresentante, cioè un delegato – che poteva effettuare, in nome e per conto dell’intestatario e in osservanza degli eventuali limiti ai poteri di mandato conferitigli, tutte le operazioni consentite all’intestatario riguardante il Buono Fruttifero Postale (BFP) e rendere, in nome e per conto dello stesso, tutte le dichiarazioni a tal fine necessarie – allora, se le operazioni sono state portate a termine (come sembrerebbe risultare) dopo il decesso dell’intestatario, siamo di fronte ad un caso di appropriazione indebita.

Secondo l’articolo 646 del Codice penale, chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa (o degli aventi causa – gli eredi), con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro.

La querela deve essere presentata entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato. Risulterebbe abbastanza inverosimile presentare una querela oggi se l’esistenza dei due BPF è addirittura indicata, ed i titoli attribuiti per testamento, pur volendo ricondurre il ritardo alle omesse informazioni fornite da Poste Italiane: peraltro, gli eredi della defunta intestatario dei BPF avevano, ed hanno, il pieno diritto a pretendere ed ottenere le generalità del soggetto che ha liquidato i due BPF..

E’ tuttavia sempre possibile procedere, ex articolo 2041 del codice civile, per ingiusto arricchimento (il cui diritto ha prescrizione è decennale): chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Siamo partiti dal presupposto che la sigla RAPP, posta a margine del BPF, stia ad indicare un delegato e non un cointestatario del titolo, che di solito viene indicato con CPFR (Con Pari Facoltà di Rimborso). Comunque, nel caso di cointestazione dei due BPF fra defunta e rappresentante, gli eredi legittimi potrebbero procedere con l’azione di ingiusto arricchimento solo per la metà del valore dei due BPF, a meno di non poter dimostrare che i titoli furono acquistati esclusivamente con i soldi della defunta.

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27 Febbraio 2019 · Marzia Ciunfrini