Patto di prova del lavoratore » Vanno conteggiati solo i giorni di servizio effettivo [leggi tutto]
Eventi che sospendono il patto di prova del lavoratore: la soluzione si trova nella contrattazione collettiva. Il decorso di un patto di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del parto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro e il godimento delle ferie annuali. Tale principio, tuttavia, trova applicazione solo in quanto non sia diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, la quale può attribuire rilevanza sospensiva del periodo di prova a dati eventi che accadano durante il periodo medesimo. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 25482/14. ...
Ho accompagnato mio figlio minore al pronto soccorso nella notte fra lunedì e martedì di questa settimana: lamentava un attacco di appendicite particolarmente violento e, naturalmente, ho la documentazione che attesta l'accesso al pronto soccorso. Martedì mattina ho accompagnato mio figlio in ospedale come prescritto dai medici per ulteriori accertamenti. Anche per questa occasione conservo l'esito delle visite mediche effettuate in ospedale da mio figlio. Fatta questa premessa, poichè da lunedì avevo denunciato lo stato di malattia per lombosciatalgia acuta (prognosi cinque giorni) all'azienda per la quale lavoro, nella mattinata di martedì l'INPS ha disposto una visita medica domiciliare e sono risultato assente, in quanto mi trovavo in ospedale a seguire le visite e gli accertamenti di mio figlio. Cosa rischio? Posso contestare eventuali provvedimenti a mio carico esibendo la documentazione ospedaliera in mio possesso? ...
La normativa vigente (articolo 55-septies del decreto legislativo 165/2001) dispone che, nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza del dipendente pubblico dal posto di lavoro venga giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Dunque, il legislatore ha inteso porre a carico del lavoratore, dipendente della PA, l'obbligo di attivarsi in tal senso, atteso che, è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso in occasione di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione. Parallelamente all'obbligo che ...