Intimazione di pagamento Equitalia – Come assicurarsi che il credito azionato non sia ormai prescritto?

L'avviso di intimazione viene notificato quando è passato almeno un anno dalla notifica di una cartella o da altro avviso.












Ho ricevuto in data odierna intimazione di pagamento di Equitalia per 9 cartelle esattoriali con data di notifica compresa tra il 2005 e il 2010, sono quasi sicuro che sono in prescrizione in quanto riguardano debiti INPS(prescrizione 5 anni) e multe stradali(prescrizione 5 anni e bolli auto(prescrizione 3 anni, dato che l’unico atto interruttivo che ricordo e di cui ho prova è un fermo amministrativo eseguito in data 01/2011, quindi anche questo più di 5 anni fa.

La mia domanda è la seguente, se chiedo ad Equitalia l’accesso agli atti per le relative cartelle da questi si vedono eventuali altri atti interruttivi della prescrizione? Perchè mi sembra impossibile che l’agenzia li possa mostrare come “jolly” solo al momento che si va davanti al giudice.

Mi hanno parlato di tempi lunghi per avere questi documenti, ma quanto tempo ho a disposizione per ricorrere contro l’intimazione di pagamento?

Leggo in giro per il web addirittura parlano di 20 giorni per quanto riguarda cartelle INPS e MULTE STRADALI!

Se questi sono i tempi sarei costretto ad agire per vie legali quasi alla cieca (per via dei tempi) per poi magari vedermi sbattere in faccia un atto interruttivo della prescrizione magari depositato in casa del comune di cui io non ero a conoscenza.

Ma perchè negli estratti di ruolo non inseriscono le date dell’ultima notifica UTILE a mantenere in vita la cartella?

Scusate se sono stato un po confusionario, ma non trovo nessuno che mi schiarisce le idee.

L’avviso di intimazione viene notificato quando è passato almeno un anno dalla notifica di una cartella o da altro avviso. E’ evidente, quindi, che Equitalia ritiene già notificate, da tempo, le cartelle esattoriali di cui si parla (come sempre, attenzione alla possibile compiuta giacenza presso l’ufficio postale).

Senza dilungarci troppo nella discussione, va aggiunto che l’intervenuta prescrizione di una cartella esattoriale va eccepita innanzi al giudice competente entro determinati termini temporali decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale, termini che variano a seconda della natura del credito inadempiuto che ha originato l’iscrizione a ruolo (sanzioni amministrative, tributi erariali e locali, contributi previdenziali).

A questo punto due sono le eventualità: o le cartelle esattoriali sono state correttamente notificate e lei è fuori tempo massimo per eccepire alcunché. Oppure ci sono stati vizi di notifica ed allora, ammesso che solo con la notifica dell’avviso di intimazione lei sia venuto effettivamente a conoscenza degli atti presupposti (le cartelle esattoriali), lei è ancora in tempo per poter proporre opposizione.

Il nodo, pertanto, si scioglie recandosi presso gli uffici del Concessionario della riscossione e chiedendo copia delle relate di notifica degli atti (cartelle esattoriali, avvisi di intimazioni, preavvisi di iscrizione di ipoteca e/o di fermo amministrativo) a lei indirizzati negli ultimi anni. La documentazione richiesta viene rilasciata a vista (a meno di casi eccezionali).

Il problema a cui lei si riferisce (agire per vie legali quasi alla cieca) nasce, invece, quando si effettua un ricorso amministrativo (in autotutela) e l’ente interpellato non risponde (in termini di accoglimento o rigetto dell’istanza) nei termini utili per poter procedere con il ricorso giudiziale. Ma, questa è un’altra storia.

[ ... leggi tutto » ]

1 Febbraio 2017 · Ornella De Bellis