Interruzione pagamento piano di rientro per credito insoddisfatto

Il decreto ingiuntivo è inefficace dopo 10 anni decorrenti dalla data di notifica al debitore, il precetto dopo 90 giorni in assenza di azioni esecutive












Ho in atto una dilazione in 10 rate tramite RID bancario avendo firmato digitalmente contratto con una società SVP: dopo aver ricevuto un decreto ingiuntivo dallo Studio Legale di questa SVP che aveva probabilmente acquistato a prezzo da saldo un pacchetto di crediti NPL tra i quali il mio, ho concordato appunto un rientro dilazionato. Poiché ‘eticamente’ non avrei problemi a non onorare certi tipi di ‘impegni’ con certi tipi di società vorrei appunto interrompere a 2/3 rate dall’estinzione del debito il pagamento disdicendo il RID presso la mia banca. Vi chiedo: i legali della Società devono instaurare una nuova procedura giudiziale sulla cifra residua o possono continuare la precedente con il precetto togliendo la cifra da me pagata?….non penso che affronterebbero una nuova procedura x pochi spiccioli mentre a me qualche centinaio di € in più fa sempre comodo….mi servirebbe anche un Vs consiglio dato la Vs esperienza.
Grazie

Il decreto ingiuntivo perde efficacia dopo dieci anni decorrenti dalla data di notifica al debitore, il precetto perde efficacia dopo 90 giorni dalla data di notifica, in assenza di avvio di azioni esecutive.

Per il resto, la convenienza di interrompere il rimborso dilazionato dipende dai beni aggredibili del debitore che qui vengono taciuti: ad esempio. se il debitore percepisce uno stipendio, il creditore potrebbe ottenere una trattenuta direttamente dal datore di lavoro e quindi bisognerebbe conoscere l’entità della retribuzione per un confronto fra la trattenuta da pignoramento e l’entità della rata corrisposta al creditore, secondo il piano di rientro concordato.

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8 Febbraio 2024 · Ludmilla Karadzic