Sospensione dell’assegno sociale alla beneficiaria albanese in seguito a soggiorno all’estero per più di 30 giorni » INPS pretende adesso la restituzione delle somme non dovute percepite indebitamente da mia madre – Ne risponde mia sorella del cui nucleo familiare fa parte mia madre?





L'assegno sociale viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 30 giorni: dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.





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A nome di mia madre è arrivata una diffida per somme indebitamente percepite di 1112 € come assegno sociale: si riferisce al periodo dicembre 2014-gennaio 2015. Mia mamma è in possesso di carta di soggiorno: in quei tempi i miei genitori vivevano con me, ma nel 2015 abbiamo fermato l’assegno sociale per mia madre e ci siamo trasferiti all’estero per curare nostro figlio disabile al 100%, i miei genitori sono andati a vivere con mia sorella a Torino. Mia madre non ha più richiesto di avere l’assegno sociale. INPS motiva la richiesta come periodo di permanenza all’estero, non so se la mamma è stata messa al corrente di questa cosa, ma sicuro è che non è stato fatto nulla in malafede.

Attualmente mia madre si trova nel suo paese natale (Albania) e sta ammalata, mia sorella non se la passa bene, ha un ISEE di appena sopra i 7000 euro. Per non far preoccupare nostra madre e farli avere problemi, ho contattato INPS e ho proposto a loro un pagamento ridotto, tipo saldo a stralcio, che avremmo pagato io e mia sorella, nonostante i nostri problemi economici e di salute.

Inps ha rifiutato e accetta solo un pagamento rateizzato del intera somma più spese di circa 130€. Mia sorella si preoccupa che INPS se la prende con lei, visto che la mamma è sul suo nucleo familiare.

Cosa possiamo fare, rischia davvero mia sorella di avere guai a causa della mamma? Può INPS fare questo?

L’assegno sociale viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 30 giorni: dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. L’assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno.

Purtroppo, la legge non ammette ignoranza e l’INPS non è tenuto a comunicare all’avente diritto dell’assegno sociale la normativa in base alla quale viene sospeso o revocato il beneficio. E, come abbiamo accennato, le verifiche vengono effettuate, necessariamente, ex post, cioè dopo che si è verificata la permanenza all’estero: nel frattempo il beneficio viene erogato e sua madre avrebbe dovuto conservare le somme indebitamente erogate dall’Istituto nazionale di Previdenza sociale durante il suo soggiorno all’estero per poi restituirle dietro richiesta.

Tanto premesso, tuttavia, i figli rispondono dei debiti della madre solo dopo il decesso di quest’ultima, se accettano l’eredità. Il fatto che sua sorella faccia parte dello stesso nucleo familiare di sua madre non può determinare la responsabilità patrimoniale di sua sorella per eventuali debiti della madre.

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8 Novembre 2019 · Lilla De Angelis

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