L'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con il proprio veicolo, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, può essere indennizzato solo qualora sussista un nesso causale tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione nonché sia provato un nesso, almeno occasionale, tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda. Inoltre, per l'indennizzabilità del danno occorre che sia provata la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto. Peraltro, in tema di infortunio in itinere, è necessario, per il verificarsi dell'estensione della copertura assicurativa, che il comportamento ...
In materia di infortunio sul lavoro in itinere, la normativa vigente delimita l'operatività della garanzia assicurativa obbligatoria dell'INAIL ed il diritto al relativo risarcimento: l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di ...
Infortunio a causa di sinistro stradale durante il tragitto per raggiungere il proprio posto di lavoro: non si ottiene il risarcimento perché l'auto non è mezzo normale per andare a lavoro. Nessun risarcimento per l'infortunio in itinere se l'uso della propria autovettura non era necessario. Il modo normale e più sicuro per spostarsi, infatti, è l'uso dei mezzi pubblici, e laddove possibile anche l'utilizzo delle proprie gambe. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza 22154/14. Con la pronuncia in esame, la Suprema corte ha affermato che non può essere considerato infortunio in itinere (letteralmente: durante il percorso), e come tale risarcito, l'infortunio occorso ad un lavoratore mentre utilizza la propria vettura, non considerata necessaria. Gli Ermellini, infatti, hanno evidenziato che qualora possibile, il modo normale e più sicuro per spostarsi è con il trasporto pubblico, e laddove possibile anche con l'utilizzo delle proprie gambe. ...