Infortunio per incidente stradale avvenuto nel percorso per raggiungere il posto di lavoro » Nessun risarcimento danni: il danneggiato poteva utilizzare i mezzi pubblici

Infortunio a causa di sinistro stradale durante il tragitto per raggiungere il proprio posto di lavoro: non si ottiene il risarcimento perché l'auto non è mezzo normale per andare a lavoro.

Nessun risarcimento per l'infortunio in itinere se l'uso della propria autovettura non era necessario. Il modo normale e più sicuro per spostarsi, infatti, è l'uso dei mezzi pubblici, e laddove possibile anche l'utilizzo delle proprie gambe.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza 22154/14.

Con la pronuncia in esame, la Suprema corte ha affermato che non può essere considerato infortunio in itinere (letteralmente: durante il percorso), e come tale risarcito, l’infortunio occorso ad un lavoratore mentre utilizza la propria vettura, non considerata necessaria.

Gli Ermellini, infatti, hanno evidenziato che qualora possibile, il modo normale e più sicuro per spostarsi è con il trasporto pubblico, e laddove possibile anche con l’utilizzo delle proprie gambe.

Il risarcimento del danno causato da infortunio in itinere, per regola generale, opera nei limiti del cosiddetto rischio elettivo.

Nel caso in cui, infatti, sia lo stesso danneggiato a porsi, più o meno volontariamente, nelle condizioni di poter molto probabilmente riportare danni durante l'orario di lavoro (e nel tempo immediatamente precedente e successivo, tempo necessario a raggiungere il luogo di lavoro) tale risarcimento è escluso.

Il giudice di merito, nella fattispecie, è chiamato a valutare la presenza di una serie di requisiti che indichino o meno l'integrarsi di tale rischio elettivo.

27 Ottobre 2014 · Andrea Ricciardi


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