Concorso di colpa nel sinistro del passeggero che viaggia sul sedile posteriore del veicolo tamponato senza allacciare la cintura di sicurezza


Multa - cinture sicurezza e seggiolini antiabbandono, risarcimento danni





Mio figlio che viaggiava sul sedile posteriore di un’automobile guidata da un amico è rimasto coinvolto in un incidente stradale provocato dal tamponamento di un veicolo che seguiva, senza mantenere la distanza di sicurezza. Riportava lesioni abbastanza invasive che lo hanno costretto in ospedale per un paio di mesi circa, e obbligato a cure riabilitative in seguito. La polizia stradale, intervenuta tempestivamente sul luogo dell’incidente, ha trovato mio figlio ancora esanime, in seguito al trauma violento, disteso sul sedile posteriore e ha verbalizzato che il passeggero non indossava le cinture di sicurezza.

La compagnia assicurativa ha proposto un indennizzo tabellare per le lesioni riportate e/o giustificato dalla spese documentate di degenza e di riabilitazione, decurtato di circa il 30%, giustificando l’offerta con il fatto che la polizia stradale intervenuta sul luogo del sinistro non ha rilevato l’uso delle cinture di sicurezza allacciate per il passeggeri trasportato sul sedile posteriore.

Le domande sono: mi conviene accettare l’indennizzo oppure avviare una causa civile con l’assicurazione? Ma esiste l’obbligo delle cinture di sicurezza anche per chi viaggia in auto sul sedile posteriore? Possiamo contestare il verbale, dichiarando che mio figlio ha tolto la cintura dopo l’incidente? Conviene avviare azione risarcitoria nei confronti del conducente per non aver controllato che il passeggero posizionato sul sedile posteriore non aveva allacciato la cintura di sicurezza?

Per contestare il verbale della polstrada in cui si presume il mancato allaccio delle cinture di sicurezza da parte del passeggero trasportato sul sedile posteriore del veicolo sinistrato, bisognerebbe leggere, attentamente, il contenuto del rapporto redatto dagli agenti, per eccepire la validità della presunzione formulata e, comunque, procedere con querela di falso. Un po’ rischioso, in ogni caso.

I giudici della Corte di cassazione hanno stabilito, in aderenza a consolidata giurisprudenza sul tema (per ultima ordinanza 21991/2019), che:

  • l’articolo 172 del Codice della strada impone l’utilizzo delle cinture di sicurezza non operando alcun distinguo fra la seduta posteriore e anteriore del veicolo;
  • l’allacciamento delle cinture di sicurezza costituisce fatto idoneo ad attenuare le conseguenze dannose di un sinistro, in quanto l’impiego di siffatto dispositivo cautelare consente, in caso di urto, di trattenere il corpo degli occupanti il veicolo legato al sedile, evitandone l’impatto contro le strutture interne e la proiezione fuori dall’abitacolo;
  • l’omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, del codice civile e legittima la riduzione del risarcimento del danno.

E’ altresì sconsigliabile avviare un’azione di risarcimento danni nei confronti del conducente per non aver controllato il mancato allaccio della cintura del passeggero collocato sul sedile posteriore del veicolo, dal momento che nella medesima ordinanza sopra citata i giudici di legittimità hanno chiarito che il conducente dell’autovettura non è destinatario della norma, che impone al trasportato di indossare la cintura di sicurezza, in considerazione della circostanza per cui all’epoca dei fatti il aveva raggiunto la maggiore età; aggiungendo che, in ogni caso, sebbene vi sia l’obbligo del conducente di effettuare la circolazione in condizioni di sicurezza, esula dalla normale diligenza, anche perché trattasi di una condotta di non semplice realizzazione, il controllo costante dei passeggeri presenti sui sedili posteriori, differentemente dall’ipotesi in cui il trasportato si trovi sul sedile anteriore.

11 Settembre 2019 · Giuseppe Pennuto


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