Eventuale stage in corso di fruizione NASpI – La remunerazione è cumulabile con l’indennità di disoccupazione?

La remunerazione è cumulabile con l'indennità di disoccupazione?












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Sono in Naspi da qualche mese: in questi giorni ho un colloquio di lavoro che, in caso di esito positivo, prevede uno stage formativo iniziale di 3 mesi (finalizzato al successivo inserimento con regolare contratto di assunzione). Secondo il punto 1 della famigerata circolare n. 174 del 2017: a) non sono tenuta ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni; b) la remunerazione derivante dallo stage e’ totalmente cumulabile con l’idennità di disoccupazione.

Per avere un’ulteriore conferma al riguardo, ho comunque telefonato al numero verde INPS: il gentilissimo operatore mi ha invece risposto che, anche in caso di stage, la comunicazione va fatta entro i 30 giorni (comunicando la data di inizio e la remunerazione prevista), e che l’importo della mia disoccupazione verrà decurtata con le stesse modalità che si applicano in caso di un nuovo contatto di lavoro dipendente. A questo punto mi rivolgo a voi, nella speranza di riuscire a capire cosa effettivamente dovrei fare.

Come cita il punto 1 della circolare INPS 174/2017, da lei richiamata, nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale – pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente – non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.

Dopo il periodo formativo trimestrale di tirocinio, qualora il rapporto di stage si trasformasse, come io le auguro, in rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, solo allora dovrà comunicare all’INPS il reddito presunto che percepirà in corso d’anno e lo stipendio percepito non sarà più cumulabile con l’indennità NASpI.

Giusto per sicurezza, controlli che il contratto di lavoro che le faranno sottoscrivere sia effettivamente un contratto di stage/tirocinio e, in quanto tale, cumulabile con la NASpI).

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29 Giugno 2021 · Tullio Solinas

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