Inasprimento delle sanzioni per chi viola le norme anti contagio da Covid19 – Tutte le novità

Emergenza coronavirus o virus covid19, multa, multa per violazione del codice della strada












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Nell’intervento di ieri, 24 Marzo 2020, il Presidente del Consiglio ha detto che saranno inasprite le sanzioni per chi viola le normative per il contenimento del contagio da Covid-19, attuate a causa dell’emergenza Coronavirus.

Nel dettaglio, cosa cambia?

Multa da 400 a 3000 euro per chi contravviene alle regole anti-contagio: inoltre, il positivo in quarantena, che consapevolmente viola il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione rischia il carcere da 1 a 5 anni.

L’annuncio di un nuovo decreto legge è stato dato dal premier, nel tardo pomeriggio di martedì 24 marzo 2020, in conferenza stampa via Facebook.

Nel dettaglio, il testo del d.l. contempla tre differenti tipologie di violazioni e sanzioni.

Quanto alle prime due, di natura amministrativa, in ipotesi di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa viene raddoppiata, e quella accessoria è applicata nella misura massima:

  • salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;
  • nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Il riferimento all’ambito penale, contenuto nel decreto legge è identificato nella violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus.

Orbene la pena è contemplata all’articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), I comma, n. 2, del codice penale, ovvero la reclusione da 1 a 5 anni.

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25 Marzo 2020 · Andrea Ricciardi

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