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In un’ipotetica rivendita dopo l’aggiudicazione, secondo voi una banca potrebbe rifiutare l’erogazione di un mutuo su un immobile in quanto nota la presenza di tale fondo patrimoniale, sebbene l’immobile, essendo stato già venduto all’asta, è chiaramente fuoriuscito dal fondo??
Con l’aggiudicazione giudiziale dell’immobile ne viene trasferita la proprietà: la storia passata dell’immobile non potrà interferire con la concessione di un mutuo ipotecario, che potrà essere negato solo a fronte di una capacità retributiva valutata come insufficiente per il rimborso del prestito.
Sappiamo che l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (articolo 170 del codice civile). Anche se l'ipoteca non è un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio, rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha sancito corretto ritenere, in via interpretativa, che l'ambito di applicazione del citato articolo 170 del codice civile, possa essere esteso anche all'iscrizione ipotecaria. Il Concessionario della Riscossione, quindi, può iscrivere ipoteca su beni conferiti al fondo patrimoniale costituito dai coniugi, se il debito è stato contratto dai conferenti per uno scopo connesso ai bisogni familiari, ovvero, qualora il debito fosse stato contratto per uno scopo estraneo alle esigenza familiari, purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, ... [leggi tutto]
E' onere del debitore dimostrare l'estraneità ai bisogni familiari delle obbligazioni poste a base dei crediti e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Qualora il coniuge che abbia costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un proprio bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che, in ragione dell'appartenenza del bene al fondo, venga dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza. L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'articolo 170 del codice civile grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, e quindi, ove sia proposta opposizione all'esecuzione, ex articolo 615 del codice di procedura civile, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve ... [leggi tutto]
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