Immobile conferito a fondo patrimoniale – Legittima l’iscrizione di ipoteca se il debitore non dimostra che i debiti furono assunti per scopi estranei alle esigenze della famiglia

E' onere del debitore dimostrare l'estraneità ai bisogni familiari delle obbligazioni poste a base dei crediti e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.

Qualora il coniuge che abbia costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un proprio bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che, in ragione dell’appartenenza del bene al fondo, venga dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l’onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza.

L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’articolo 170 del codice civile grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, e quindi, ove sia proposta opposizione all'esecuzione, ex articolo 615 del codice di procedura civile, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Pertanto, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia: ne consegue che che l’indagine del giudice deve rivolgersi specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

Queste le considerazioni giuridiche che emergono dalla lettura della sentenza 21800/2016 della Corte di cassazione.

15 Novembre 2016 · Simone di Saintjust


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