Il principio generale di cautela del Codice della strada si sostanzia in tre obblighi comportamentali a carico del conducente: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada. Si tratta di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone (tipico il caso del pedone che si attarda nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti) in quanto il conducente ha, tra gli altri, anche l'onere di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di tentare di farvi fronte senza danno altrui. C'è, comunque, ...
Quando ricorre la responsabilità esclusiva del pedone investito da un veicolo
Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo, il codice civile pone a carico del conducente una presunzione di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e ponendosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Da cò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quanto attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente. Pertanto: il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo; la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest’ultimo; la ...
Sinistro stradale con investimento » Quando il pedone non ha ragione
In un sinistro stradale, qualora venga investito un pedone, quest'ultimo, non sempre ha ragione. Il pedone non ha sempre ragione: anche lui può avere colpa (in tutto in parte) in un incidente stradale nel quale viene investito e tutto dipende da dove e come attraversa la strada. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 24204/14. Da ciò che si evince dalla pronuncia appena riportata, in un sinistro stradale con investimento, non è sempre vero che il pedone abbia ragione. Chi è a piedi e viene investito può avere una parte, o addirittura, tutta la colpa. Va verificato il modo in cui attraversa la strada, poiché, anche al pedone, è richiesto un minimo di diligenza e accortezza. A A parere degli Ermellini, infatti, il comportamento di chi attraversa non deve essere imprevedibile. Ad esempio, in presenza di strisce pedonali nelle vicinanze, non è accettabile attraversare la strada ...