Quando ricorre la responsabilità esclusiva del pedone investito da un veicolo
Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo, il codice civile pone a carico del conducente una presunzione di colpa.
Per vincere tale presunzione il conducente ha l’onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e ponendosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Da cò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quanto attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per se’ ad escludere in toto la colpa del conducente.
Pertanto:
- il pedone puo’ essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
- la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest’ultimo;
- la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso nel sinistro.
Queste le indicazioni giuridiche che è possibile estrapolare dalla sentenza 24472/14 della Corte di cassazione.
3 Dicembre 2014 · Giuseppe Pennuto
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Stai leggendo Quando ricorre la responsabilità esclusiva del pedone investito da un veicolo • Autore Giuseppe Pennuto • Articolo pubblicato il giorno 3 Dicembre 2014 • Ultima modifica effettuata il giorno 18 Maggio 2017 • Classificato nelle categorie sinistro stradale - concorso di colpa, strisce pedonali • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .