Il mio compagno vive a casa mia ed hanno pignorato a lui i mobili da me acquistati – Come rientrarne in possesso?

Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni












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il mio compagno che vive nella mia casa di proprietà è debitore pignorato: hanno pignorato nella mia casa dei mobili da me acquistati, quindi di mia proprietà. E’ sufficiente che io dimostri che sono miei esibendo gli scontrini di acquisto effettuato col bancomat e i relativi movimenti bancari del mio conto corrente a me intestato? Grazie

Se i movimenti bancari attestano il trasferimento di soldi a favore di un negozio o di una fabbrica di mobili e riesce, se possibile, a farsi dare copia degli ordinativi fatti a suo tempo, potrà presentare, supportata da un avvocato, ricorso al giudice dell’esecuzione presso il tribunale territorialmente competente, allegando la documentazione acquisita, per ottenere la liberazione dei beni pignorati.

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10 Luglio 2018 · Chiara Nicolai

E se ho ragione chi pagherà l’avvocato?

Purtroppo l’avvocato lo dovrà pagare il proprietario dei beni pignorati: nell’ordinamento giudiziario italiano vige il principio di presunzione legale di proprietà in riferimento alla procedura di pignoramento presso la residenza, o il domicilio, del debitore: in pratica, tutti i mobili presenti nella casa dove vive il debitore sono considerati di proprietà del debitore. E, dunque, chi accetta di tenere beni propri in una casa in cui convive con il debitore, deve accettare anche il rischio, ed il conseguente onere, di dover poi dimostrare al giudice che i beni sequestrati non appartenevano al debitore.

Su questo aspetto, molto penalizzante per chi condivide l’abitazione con persone gravate da debiti e potenzialmente soggette a procedure esecutive mobiliari presso il luogo di residenza, la Corte di Cassazione si è espressa più volte precisando che: “La presunzione, valevole in sede esecutiva a norma dell’articolo 621 codice di procedura civile, per cui tutti i mobili che si trovano nell’azienda o nell’abitazione del debitore sono di sua proprietà, opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perché chi ne gode può liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono.” (Cassazione civile 2909/2007).

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10 Luglio 2018 · Ludmilla Karadzic

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