Guidare l’auto in infradito o scalzi – E’ consentito dal codice della strada?

Multa, multa per violazione del codice della strada












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Mio figlio, per andare al mare, si mette sempre a guidare l’auto scalzo, o al massimo in infradito: essendo, secondo me, pericoloso, gli dico sempre che ciò non è consentito dal codice della strada.

Non sono sicura, però, che sia vero.

Potreste aiutarmi con qualche norma per scoraggiarlo?

Molti automobilisti, durante il periodo estivo, tendono a guidare con calzature aperte, infradito e zoccoli, o addirittura scalzi, ma per molti non è chiaro se ciò sia consentito o meno dal codice stradale: facciamo dunque luce sulla questione.

La norma del Codice della Strada che imponeva obblighi e restrizioni legati alla tipologia di scarpa indossata per mettersi al volante, infatti, è decaduta nel 1993.

Attualmente, il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta dell’abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un’efficace azione di guida con i piedi.

Nessun rischio di multa, dunque, nel caso in cui si fosse fermati dalle forze dell’ordine per un controllo con ai piedi infradito.

Il problema si pone però in caso di incidente, soprattutto dal punto di vista assicurativo.

L’articolo 141 del Codice della Strada , infatti, al comma 2, chiarisce che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Possono dunque un piede scalzo reso magari scivoloso dal sudore o dalla sabbia dopo una giornata in spiaggia, o un’infradito essere ritenuti responsabili, in parte o completamente, di un sinistro stradale?

La decisione, come spesso accade, è affidata a chi rileva l’incidente.

Se un un vigile nel verbale indica tra le cause la guida a piedi scalzi o infradito, per l’automobilista potrebbe aprirsi un contenzioso con la compagnia assicurativa, che potrebbe rifiutarsi di pagare le spese approfittando del cavillo e addossando la responsabilità al conducente.

L’automobilista, dunque, in caso di attribuzione piena di colpa, in caso di prognosi superiore ai 30 giorni per la parte lesa potrebbe vedersi addebitare anche responsabilità penali.

Il consiglio, dunque, è sempre quello di usare il buon senso, ed evitare di mettersi alla guida in tenuta estiva se non si è certi di riuscire a mantenere il completo controllo sulla vettura.

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2 Luglio 2018 · Giuseppe Pennuto

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