Nullità dei contratti fideiussione omnibus stipulati sullo schema tipo ABI 2002





Nel contenzioso esaminato dalla Suprema Corte il contratto di fideiussione fu sottoscritto nel febbraio 2005.





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La Cassazione Civile, con sentenza 29810/2017 ha dichiarato nulle tutte le fideiussioni omnibus stipulate sullo schema ABI 2002.

Io ho stipulato una fideiussione omnibus nel 2014 sullo schema di cui sopra, sono stato escusso dalla banca e ho raggiunto un accordo di saldo a stralcio di 90 mila euro e avendo già corrisposto 80 mila ne devo ancora 10 mila che salderò a breve. Vi chiedo se alla luce della sentenza della Cassazione di cui sopra è possibile far saltare l’accordo con la banca, e avviare un giudizio in cui far valere la nullità della fideiussione chiedendo anche il risarcimento danni.

Nel contenzioso esaminato dalla Suprema Corte il contratto di fideiussione fu sottoscritto nel febbraio 2005. Nel maggio del 2005, sulla scorta di indicazioni fornite dalla Banca d’Italia, che aveva tenuto conto di un provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l’ABI aveva recepito, modificando lo schema contrattuale risalente al 2002, le valutazioni dell’Istituto di emissione, contenute in un provvedimento che, comunque, aveva riconosciuto la legittimità della fideiussione omnibus bancaria e delle clausole ivi previste, tra cui quella che stabilisce il pagamento a prima richiesta nei confronti del fideiussore, funzionale a garantire l’accesso al credito bancario.

In pratica, tenendo conto delle indicazioni della Banca d’Italia, l’ABI eliminò quasi subito (nel corso del 2005), le previsioni contenute nel vecchio schema contrattuale di fideiussione omnibus del 2002, ritenute lesive della libera concorrenza.

E, a leggere bene la sentenza citata, i giudici della Corte di Cassazione hanno accolto le doglianze del fideiussore ricorrente eccependo che la cosiddetta legge “antitrust” stabilisce la nullità delle “intese” a far data dalla sua entrata in vigore nel 1990, e, dunque ben prima del febbraio 2005, quando il contratto di fideiussione fu sottoscritto secondo il vecchio schema non ancora emendato.

Lei, invece, nel 2014, ha sicuramente sottoscritto un contratto tipo di fideiussione omnibus (risalente al 2005) che aveva già rimosso tutte le eventuali cause di nullità recependo le valutazioni e le indicazioni di Bankitalia e dell’AGCM.

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30 Ottobre 2018 · Simonetta Folliero

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