Fermo amministrativo su auto acquistata da privato – Cosa si può fare adesso?

Fermo amministrativo












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Mia figlia ha acquistato un’auto da privato ignorando avesse un fermo amministrativo: se ne è accorta al pagamento del bollo. Inutilmente ha cercato di rivenderla al vecchio proprietario l’auto è costata € 1.600 il fermo è di € 5.000.

Ha fatto denuncia di truffa alla polizia. Come dovrà procedere?

Recentemente, il Tribunale di Genova (sentenza 1526/2017) ha affermato essere fondata la richiesta di risoluzione del contratto di vendita effettuata da un operatore professionale (un commerciante nel ramo, per intenderci) di un veicolo usato gravato da fermo amministrativo, dal momento che il fermo amministrativo costituisce un vincolo sul bene che ne determina una parziale indisponibilità e che, se conosciuto, avrebbe indotto l’acquirente ad astenersi dalla conclusione del contratto. L’esistenza del fermo amministrativo non emergeva nella formale proposta di acquisto.

Secondo i giudici liguri, infatti, il fermo amministrativo costituisce, in base all’articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 sulla riscossione coattiva delle imposte sul reddito, un vincolo di natura reale sul bene mobile registrato, determinandone una parziale indisponibilità fin quando non sia assolto. Peraltro, è noto che, circolando con un veicolo sul quale è stato disposto fermo amministrativo, ci si espone al rischio di subire ulteriori sanzioni amministrative (oltre al sequestro dell’automobile) nonché un’azione di rivalsa della compagnia assicuratrice in caso di sinistro. Il Tribunale genovese ha concluso che, omettendo l’informazione circa l’esistenza di un fermo amministrativo sul veicolo oggetto di compravendita, il venditore professionale si è reso responsabile di una grave inadempimento.

Tuttavia, se il venditore non è un professionista, ma un privato cittadino, e se l’acquirente non dispone di uno straccio di preliminare, la controparte potrà sempre asserire di aver messo al corrente l’acquirente dell’esistenza del vincolo amministrativo (anche per questo non riteniamo utile la denuncia di truffa: un avvocato, se consultato, avrebbe evitato a sua figlia un’azione che potrebbe rivelarsi anche controproducente (querela per diffamazione). Infatti, l’acquirente avrebbe potuto benissimo consultare il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per rendersi conto dell’esistenza del fermo amministrativo; e, quindi, sarebbe molto difficile sostenere che sia stata perpetrata una truffa ai suoi danni (a meno che il fermo amministrativo, all’epoca del trasferimento di proprietà. risultasse ancora non registrato).

Ciò nonostante, qualora il valore commerciale del veicolo all’epoca acquistato non si discostasse troppo dai 1.600 euro pagati per il passaggio di proprietà, questa ipotetica linea di difesa del venditore non risulterebbe troppo efficace, anche considerando l’entità del debito (cinquemila euro) che ha originato il provvedimento di fermo. Anzi, il fatto di aver venduto un veicolo usato al prezzo di mercato, benché inutilizzabile per la circolazione, costituirebbe un grave elemento presuntivo per decretare l’annullamento dell’atto di compravendita. Ma, ahimè, i margini di manovra giudiziale sono, a nostro avviso, alquanto ristretti.

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17 Ottobre 2018 · Ludmilla Karadzic

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