Fermo amministrativo segnalato nell’area personale del sito AdER ma non ancora registrato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA)

Può capitare a tutti di possedere un veicolo senza sapere che non con esso non si potrebbe circolare perchè c'è stata l'iscrizione un fermo amministrativo


DOMANDA

Controllando on line sul sito dell’AdER (Agenzia delle Entrate Riscossione, ex Equitalia) risulta un fermo amministrativo per varie cartelle non pagate. Dopo aver fatto una visura al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) non risultano gravami sull’auto di mia proprietà. C’è da aggiungere che non mi risulta notificato alcun preavviso di fermo.
Potrebbe essere che il fermo non e’ ancora esecutivo perché non sono ancora passati i 60gg dalla notifica che come dicevo prima non ho mai ricevuto?


RISPOSTA

Nonostante i tanto decantati automatismi che dovrebbero facilitarci la vita nell’era digitale in cui viviamo, pervasa dai benefici dell’intelligenza artificiale (il nuovo mantra) con la promessa di magnifiche e progressive sorti per l’umanità, purtroppo, le operazioni di inserimento dello stato di avanzamento di una qualsiasi pratica che poi visualizziamo grazie al PC o al telefonino, avvengono ancora con stupida e antica manualità, grazie all’operosa attività degli impiegati addetti, ora più che mai felicemente autorizzati al lavoro digitale in smartworking: così è possibile che il fermo amministrativo disposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, che fu Equitalia), venga tempestivamente comunicato agli uffici del PRA, e qui resti parcheggiato in attesa di inserimento negli archivi elettronici gestiti dal Pubblico Registro Automobilistico; per questo motivo banale, l’informazione potrebbe non risultare ancora disponibile in seguito a visura. Non sarebbe la prima volta, e non è sicuramente l’ultima, in cui la notifica di un preavviso di fermo amministrativo sia stata correttamente perfezionata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale e che il debitore inadempiente sia rimasto all’oscuro del provvedimento adottato sul proprio veicolo. Come potrebbe accadere che l’informazione registrata sul sito del concessionario della riscossione sia, in realtà, relativa ad un preavviso di fermo, in attesa di notifica al debitore via posta, e del successivo decorso dei canonici trenta giorni nei quali il debitore insolvente potrebbe dimostrare che il veicolo per il quale si vorrebbe disporre la misura cautelare del fermo amministrativo è funzionale alla propria attività lavorativa o è utilizzato per il trasporto di un soggetto diversamente abile, impedendo, così, l’esecutività del provvedimento oggetto di preavviso.

Per dipanare la matassa, suggeriamo (chiamando il numero verde 800. 90. 96. 96) di prenotare un appuntamento con un funzionario operante presso la più vicina Agenzia delle Entrate Riscossione che eroghi questo servizio, per scoprire dove si sia inceppata l’imparziale macchina burocratica della Pubblica Amministrazione. Sarà anche l’occasione per chiedere l’esibizione in copia delle relate di notifica del preavviso di fermo amministrativo al fine di scoprire se si siano verificati disservizi che abbiano leso i diritti di difesa del debitore il cui veicolo è stato, eventualmente, oggetto di un fermo amministrativo legittimo nel merito (cartelle esattoriali non pagate), ma viziato nelle procedure informative di notifica.


11 Ottobre 2024 - Paolo Rastelli


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