Fermo amministrativo per veicolo agente commercio

Fermo amministrativo, preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria












Sono agente di commercio, iscritto all’albo, ho ricevuto una notifica di fermo amministrativo della mia auto da parte di un comune, per multe non pagate a seguito di rilevazione autovelox. La domande che pongo sono le seguenti:

– Può un comune effettuare un fermo amministrativo?
– Può essere effettuato un fermo amministrativo all’automobile di un agente di commercio che la utilizza come effettivo mezzo di lavoro indispensabile allo svolgimento della propria attività?
– Sulla base di quanto sopra, risulta essere reato utilizzare l’auto soggetta a fermo amministrativo?
– Ed infine, quali sono le procedure per fare opposizione (se possibile)

Uno degli strumenti con cui la Pubblica Amministrazione può procedere alla riscossione coattiva di sanzioni amministrative è proprio il fermo amministrativo.

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 25 gennaio 2008 numero m/6326150, ha chiarito che al conducente che guida un veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere applicata solamente una sanzione amministrativa. Dunque, guidare un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non configura un reato.

Il Ministero spiega che il fermo amministrativo non rappresenta “una vera e propria violazione delle norme del codice della strada ma una misura prevista a garanzia di un credito”.

La stessa avvocatura generale dello Stato sottolinea che in caso di violazione del fermo amministrativo deve essere elevata soltanto la sanzione pecuniaria “senza procedere al sequestro del veicolo”.

Anche la Corte di cassazione ha affermato che la circolazione con mezzo sottoposto a fermo non costituisce reato (sentenza 44498/2009).

Lei, comunque, avrebbe dovuto ricevere un preavviso di fermo amministrativo.

Per legge (articolo 86 dpr 602/73) infatti, la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e’ avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo, senza necessita’ di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile e’ strumentale all’attivita’ di impresa o della professione.

Sulla base di quanto precede, può presentare istanza in autotutela all’ente esattore per la cancellazione del fermo amministrativo per il veicolo con cui lei svolge attività di agente di commercio.

In alternativa, o contemporaneamente (se l’accoglimento dell’istanza in autotutela non avviene in tempi brevi) potrà ricorrere al Giudice di Pace. Tenga presente, infatti, che la presentazione di un’istanza in autotutela non sospende i termini per il ricorso giudiziale.

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9 Maggio 2015 · Paolo Rastelli