Come è noto, la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi (articolo 42 legge fallimentare).
Tuttavia, l’articolo 46 comma 1, punto 2, della stessa legge fallimentare sancisce l’esclusione dal fallimento di beni quali la pensione.
Pertanto, può stare tranquillo: il curatore fallimentare non potrà aggredire la pensione di cui fruisce.
15 Ottobre 2019 · Tullio Solinas