Cittadino nigeriano con status di esule politico – Posso usufruire del reddito di inclusione per la povertà?









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Sono un extracomunitario nigeriano che vive in italia da ormai 7 anni: ho ottenuto lo status di rifugiato per asilo politico.

Vivo in una casa occupata abusivamente a Roma con mia moglie incinta, mio figlio minorenne e la madre di mia moglie, una donna di 75 anni.

Al momento nessuno di noi lavora, siamo tutti disoccupati.

Vorrei sapere se posso almeno prendere qualche soldo ricevendo il nuovo reddito per la povertà.

Come possiamo fare?

Il ReI (reddito d’inclusione) è una misura di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale: ha carattere universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (prova dei mezzi) ed all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.

Alla luce della situazione, rispondendo alla sua domanda, mi pare che lei rientri in pieno diritto del beneficio del Rei, anche con priorità.

Facciamo, dunque, un riepilogo.

Il ReI viene concesso ai nuclei familiari in condizioni di povertà ed è composto da:

  • un beneficio economico;
  • una componente di servizi alla persona, identificata nel progetto personalizzato, a seguito di una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare o, nelle ipotesi in cui la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla situazione lavorativa, dal patto di servizio, di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 150/2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’art. 23 del medesimo decreto legislativo.

Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, l’articolo 3 del decreto legislativo precisa che il richiedente la misura deve essere, congiuntamente:

  • cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
  • residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

Per quanto concerne i requisiti familiari, il successivo comma 2, del citato articolo 3, stabilisce che, in sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al ReI, il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:

  • presenza di un componente di età minore di anni 18;
  • presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;
  • presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
  • presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Quanto alla documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto (requisito sub c), si precisa che la stessa deve essere rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto.

In merito al requisito sub d), inoltre, si precisa che ai fini della concessione del ReI, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro).

Infine, va precisato che il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Per quanto concerne i requisiti di carattere economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto legislativo, il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l’intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
  • un valore dell’ISRE ai fini ReI[2] non superiore ad euro 3.000;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
  • un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. In quest’ultimo caso, si precisa che l’aggiornamento della situazione reddituale, all’atto della domanda, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, avviene attraverso la compilazione della sezione ReI-Com del modello di domanda.

Ai fini della verifica dei predetti requisiti economici, sarà presa in considerazione l’attestazione ISEE in corso di validità: se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE minorenni; in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario; in presenza di ISEE corrente (che aggiorna l’ISEE ordinario o l’ISEE minorenni) sarà comunque considerato quest’ultimo.

In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni che non abbiamo entrambi i genitori in comune, verrà considerato il più favorevole tra gli eventuali differenti indicatori ISEE Minori.

In presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità, l’Istituto si avvarrà del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal D.P.C.M. n. 159/2013, di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.

L’ISEE deve essere rinnovato alla scadenza per evitare la sospensione del beneficio.

Infine, con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve essere, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:

  • nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall’eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi comunque queli non sottoposti ad una valutazione della condizione economica, come ad esempio l’indennità di accompagnamento) e dalla condizione reddituale rappresentata dall’indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati.

In via generale, !’indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolalo sottraendo ai redditi le spese per l’affitto (fino ad un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila euro).

L’ammontare del beneficio economico viene, quindi, determinato integrando fino ad una data soglia le risorse a disposizione delle famiglie.

Per determinarne l’ammontare, bisogna, pertanto, sottrarre dalla soglia i trattamenti che si percepiscono e l’ISR come sopra specificato.

Il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia, come sopra specificato.

La valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare deve essere aggiornata se uno o più membri del nucleo familiare dovessero svolgere attività lavorativa non presente per l’intera annualità nella dichiarazione ISEE in corso di validità utilizzata per l’accesso al ReI (ad esempio, attività lavorativa avviata l’anno precedente a quello in cui si fa richiesta del ReI). A tal fine, nella situazione sopra descritta dovrà essere compilata la sezione ReI COM della presente domanda.

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del ReI, riguardante uno o più componenti del nucleo familiare, dovrà essere compilato il modello ReI COM, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, pena decadenza dal beneficio.

Il modello ReI COM deve essere compilato anche in caso di svolgimento di attività lavorativa dichiarata in sede di presentazione della domanda di ReI, che si protragga nel corso dell’anno solare successivo.

In tale ipotesi, il modello va compilato entro il mese di gennaio.

Per fruire del beneficio economico del ReI occorre essere sempre in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità.

Quindi, coloro che presentano la domanda di ReI, a far data dal 1° gennaio 2018 (in erogazione a decorrere da febbraio), devono essere in possesso, all’atto della presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE 2018.

Coloro che presentano la domanda di ReI nel mese di dicembre 2017 devono aggiornare la DSU per ISEE 2018 entro il termine del mese di marzo 2018, al fine di evitare la sospensione del beneficio.

In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformità, l’INPS si avvarrà della facoltà di richiedere i documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 giorni dalla richiesta, pena reiezione della domanda o decadenza dal beneficio.

Coloro che sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per !’intera durata (12 mesi) possono presentare domanda di ReI. Tale domanda vale come richiesta di trasformazione del SIA in ReI (è falto salvo il beneficio economico maggiore).

Di seguito il modello di domanda per il reddito di inclusione e il modello ReI COM.

domanda per reddito inclusione

STOPPISH

29 Novembre 2017 · Marzia Ciunfrini

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