Reddito di inclusione per le famiglie in condizioni di povertà – Requisiti e misura del beneficio

A decorrere dal 1° gennaio 2018, e' istituito il Reddito di inclusione, di seguito denominato ReI, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Il ReI e' riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povertà ed e' articolato in due componenti: un beneficio economico ed una componente di servizi alla persona.

Il ReI e' richiesto presso specifici punti per l'accesso identificati dai comuni, sulla base di apposito modulo di domanda che sarà predisposto dall'INPS, è riconosciuto dall'INPS previa verifica del possesso dei requisiti ed e' erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico.

La situazione economica e' dichiarata mediante DSU precompilata sulla base delle informazioni già disponibili presso l'INPS e l'anagrafe tributaria, avuto riguardo alla possibilità di aggiornare la situazione reddituale con la DSU corrente.

Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, chi richiede il ReI deve essere cittadino dell'Unione o avere un familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure deve essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e deve essere residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di un valore dell'ISEE, in corso di validita', non superiore ad euro seimila; un valore dell'ISRE (si tratta dell'Indicatore della Situazione Reddituale - ISR diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare) non superiore ad euro tremila; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20 mila; un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6 mila, accresciuta di euro duemila per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10 mila.

Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni: nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Oltre ai requisiti appena indicati, in sede di prima applicazione, ai fini dell'accesso al ReI il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni: presenza di un componente di eta' minore di anni 18; presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;à presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; presenza di almeno un lavoratore di eta' pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.

Il ReI non e' in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il beneficio economico del ReI e' pari, su base annua, al valore di euro 3 mila moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, e per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento. Il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale. Il valore mensile del ReI e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI e' ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti.

Il beneficio economico del ReI e' riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne e' cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata e' fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.

il ReI e' compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del ReI, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione e' variata, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto entro trenta giorni dall'inizio dell'attività.

22 Ottobre 2017 · Rosaria Proietti


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2 risposte a “Reddito di inclusione per le famiglie in condizioni di povertà – Requisiti e misura del beneficio”

  1. Utente anonimo ha detto:

    salve, ho 59 anni. ho perso il lavoro quando ne avevo 50. ho usufruito di anni 3 di cig e anni 4 di mobilita’. Sono unico componente del nucleo familiare e da due anni non usufruisco di alcun ammortizzatore sociale, praticamente reddito zero. Posso accedere al REI?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Dovrebbe aver diritto, senza dubbio, a fruire del Reddito d’inclusione: l’unica incognita è rappresentata dalle domande presentate dagli stranieri, soprattutto extracomunitari, che come noto denunciano redditi nulli e hanno nel nucleo familiare caterve di figli. Peraltro il governo, quando ha normato il reddito di inclusione, a loro pensava, non certamente agli italiani disoccupati.

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