Estinzione debito e cancellazione di ipoteca giudiziale

L’articolo 40 bis del Testo Unico Bancario (TUB) non si riferisce alla cancellazione di ipoteca giudiziale












A seguito di un debito con una finanziaria non completamente rimborsato, il residuo, tramite Tribunale, è stato conseguente a trattenuto sulla pensione: qualche anno dopo la finanziaria ha anche iscritta ipoteca su un immobile di mia proprietà al 50% ossia sulla mia quota. Poiché tra quattro mesi il debito si estingue ho chiesto alla finanziaria creditrice la modalità della cancellazione dell’ipoteca. Sono stato informato che, se procede lei il costo è di euro 400 contrariamente loro rilasciano dichiarazione di estinzione debito e procedo personalmente. Il quesito che vorrei porvi è questo: la prima soluzione mi sembra onerosa; la seconda dovrei risparmiare qualcosa ma è sempre da nominare un notaio; ma, chiedo, non è ancora in attiva la legge Bersani cui il creditore, a debito estinto, trasmetta l’estinzione per la cancellazione ipoteca all’Ufficio competente senza che il debitore affronti spese?

L’articolo 40 bis del Testo Unico Bancario (TUB) – introdotto con la legge Bersani – stabilisce che l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita.

Dunque, in normativa, si fa riferimento a ipoteche volontarie iscritte in seguito a concessione di un mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile, ma non alle ipoteche giudiziali, iscritte dal creditore a tutela del credito concesso, ma non rimborsato dal debitore inadempiente, a seguito di sentenza del tribunale.

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11 Luglio 2022 · Ludmilla Karadzic