Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » Espropriazione immobile e terza asta deserta – Rientrerò in possesso della mia casa?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.
.
Dopo anni di sofferenza, a causa di debiti mai onorati con finanziarie banche ed altri creditori, mi è stata notificata una sentenza di pignoramento e successiva espropriazione della mia abitazione.
E’ stata fissata una prima asta andata, però, deserta.
Anche i seguenti altre due incanti sono andati allo stesso modo.
So che esiste un cavillo burocratico che, a questo punto, potrebbe permettermi di rientrare in possesso dell’immobile.
E’ vero?
Cosa dice la legge in questo caso?
In merito all’espropriazione della casa tramite asta giudiziaria, tra normative poco chiare e leggende metropolitane, se ne sono dette e scritte tante: tant’è che è stata fatta molta confusione.
Tentiamo di spiegare la questione in termini sintetici e pratici.
Innanzitutto, va detto che con l’entrata in vigore del decreto banche, legge 59/2016, è trapelata la convinzione che per quanto riguarda il pignoramento immobiliare e la successiva espropriazione, venisse fissato il limite di massimo tre tentativi di vendita andati deserti, più un quarto a discrezione del giudice.
Bisogna però, fare un appunto.
L’articolo che è stato modificato dalla legge sopra citata è il 532 c.p.c. ed effettivamente leggendolo, avulso dal contesto, il testo sembra indicare che, dopo 6 mesi e un numero massimo di esperimenti, il giudice debba disporre la chiusura anticipata del processo.
Da nessuna parte, però, viene citata la formula esecuzione immobiliare.
Inoltre, il predetto articolo 532 parla di Vendita a mezzo di commissionario.
Cosa vuol dire?
Quello del commissionario, è il ruolo assegnato all’istituto di vendite giudiziarie a cui devono essere affidate le cose pignorate.
Il ruolo del commissionario (art. 533 cpc) è quello di assicurare agli interessati la possibilità di esaminare, anche in modalità telematica, le cose in vendita almeno 3 giorni prima della data fissata per l’asta e non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo.
Ma un immobile non si può affidare (semplicemente perché non si può spostare) e quindi le pose poste in vendita sono necessariamente beni mobili.
A conferma di ciò l’articolo 532 nel codice di procedura civile è collocato nella sezione dell’espropriazione mobiliare presso il debitore.
Questo significa che una interpretazione corretta del codice porterebbe la normativa a disciplinare solo i casi di vendita di beni mobiliari del debitore, non potendo la stessa applicarsi alle vendite immobiliari.
Ecco, dunque, svelata l’origine di questo pasticcio.
Pertanto, non esiste un limite al numero infruttuoso di tentativi di vendita di un bene immobiliare?
In realtà si, ma a stabilire il limite è solo il giudice con l’estensione anticipata della procedura.
24 Novembre 2017 · Ornella De Bellis
Mesi fa la ditta di mio padre è fallita e il tribunale, dato che uno dei creditori ha richiesto il pignoramento della casa che era ipotecata, è venuto a far il sopralluogo con foto: ancora non è stata bandita la prima asta. I tempi eventualmente dopo la prima asta quali sono per arrivare ad altra asta e cosi via? Ogni quanto si svolge un asta? L'unica cosa che posso fare per non ritrovarmi un domani i debiti suoi è rinunciare all'eredità cosi da non essere "inseguito" per l'intera vita? L'unica soluzione per riprendere la casa sarebbe farla acquistare da un ...
Nel 2019 è stata venduta all'asta la mia casa intestata a mia madre, ovviamente la vendita non ha coperto il debito ed ora la banca, dopo tre anni, si è fatta viva in maniera bonaria: mia madre ha solo la reversibilità di mio padre defunto da poco. Cosa può fare la banca? Pignorare la pensione di mia madre per un quinto eccedente i 1000€? Ho letto che ora c'è la nuova legge in vigore. Spero in una vostra delucidazione. Grazie. ...
Procedimento illegittimo di espropriazione della casa - inutile opporsi dopo la vendita all'asta
Eventuali nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione di un immobile pignorato non hanno effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente (e gli altri creditori non sono in ogni caso tenuti a restituire quanto hanno percepito in virtù dell'esecuzione). Ciò comporta che il debitore debba attivarsi per far valere eventuali nullità procedimentali precedenti alla vendita, oltre che nel rispetto dei termini fissati dal codice di procedura civile, in ogni caso, prima che la vendita stessa abbia luogo. A vendita intervenuta, infatti, a salvaguardia della certezza dei rapporti, e per ...
Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » Espropriazione immobile e terza asta deserta – Rientrerò in possesso della mia casa?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.
.