Esecuzione immobiliare e conversione del pignoramento

Casa - pignoramento espropriazione e vendita all'asta, conversione pignoramento












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In seguito a una sentenza sfavorevole mi hanno pignorato l’immobile, prima casa, attualmente con una bimba di un anno ivi residente: nonostante avessi fatto appello non c’è stata la sospensione del procedimento esecutivo, e mi ritrovo dopo quasi un anno dal pignoramento a avere una data nella quale verrà il perito a fare la stima del mio immobile. Ora volevo chiedervi innanzitutto quanto tempo intercorre tra la stima e la vendita all’asta, se si può fare la conversione del pignoramento. La sentenza dell’appello sarà a maggio, nel caso di una sentenza sfavorevole anche lì, cosa dovrei fare? Cosa succederebbe?

I tempi della procedura di espropriazione dipendono da innumerevoli fattori: il carico di lavoro assegnato al giudice adito, la determinazione del creditore, l’appetibilità dell’immobile messo all’asta: per cui non è possibile, nemmeno approssimativamente, una loro stima.

L’articolo 495 del codice di procedura civile (conversione del pignoramento) stabilisce che prima che sia disposta la vendita, il debitore può chiedere di sostituire all’immobile pignorato una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Se non è in grado do ottenere la conversione del pignoramento e non intende proporre un inutile ricorso in Cassazione, con ulteriori sacrifici economici, il suggerimento è quello di trovare, dopo la pronuncia in appello, una sistemazione logistica alternativa per la sua famiglia.

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4 Aprile 2019 · Piero Ciottoli

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