Prescrizione biennale dell’importo fatturato per i consumi di luce e gas

La normativa vigente prevede che, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni


DOMANDA

La compagna fornitrice di luce e gas (ho da due anni lo stesso fornitore), ha riscontrato che nell’ultimo anno ho dovuto solo pagare abbonamento tv in quanto credo (per errore del fornitore di luce e gas) le fatture riportano un credito in suo favore e ogni volta che arriva bolletta il credito aumenta come se ci fosse un errore nel sistema software che invece di addebitare accredita….infatti ad oggi il suo credito come da bolletta é di 1350 euro che il fornitore scalerà dalle prossime fatture o potrà rimborsare previa richiesta dell’ intestatario del contratto.
Essendo passati i due anni come da contratto ora avremmo deciso di spostarsi sul nuovo poste italiane.
Ci chiediamo ove il fornitore si accorgesse dell’evidente errore di fatturazione(e visti i tempi e i prezzi che corrono) se loro potrebbero richiedere arretrati o se dopo un certo termine non si può più avere rimborsi. preciso che l’errore è a cura del fornitore.


RISPOSTA

La legge bilancio 2018 prevede, all’articolo 1, comma 4, che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni: pertanto non potrà essere preteso il pagamento per i consumi fatturati più di 24 mesi fa.
Attenzione, ad oggi (1 marzo 2023) è prescritta qualsiasi bolletta emessa prima del giorno 1 marzo 2021. In caso di passaggio a Poste Italiane per la fornitura di luce e gas, potrete comunque chiedere la rateizzazione dell’importo arretrato con il vecchio fornitore.


1 Marzo 2023 - Giovanni Napoletano

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