Immobile pignorato in quota parte e successione della quota pulita agli eredi [leggi tutto]
Premessa: Madre e Figlio sono debitori nei confronti della banca. Viene eseguito il pignoramento di un immobile in quota parte, ovvero per la quota della Madre per 2/6 e del Figlio per 1/6, per un totale del 50% dell'immobile. Le restanti quote sono degli altri tre figli per 1/6 ciascuno. L'immobile così pignorato viene messo all'asta ma fino ad oggi non è stato mai venduto. La Madre muore prima della trascrizione del pignoramento. Il caso: Mio padre (uno dei Figli con la quota "pulita") ha accettato l'eredità della Madre con il beneficio dell'inventario, ma non è stata mai redatta la dichiarazione di successione. Mio padre è venuto a mancare anche egli. In virtù di ciò, devo procedere con la successione della quota di mio padre Ma non so come comportarmi, in quanto manca un passaggio ovvero la quota della Madre, mai succeduta agli eredi - i 4 figli - che ...
Successione dal genitore che si è risposato dopo il divorzio dalla prima moglie [leggi tutto]
Nel dicembre 2019 è morto mio padre e sono l'unico figlio legittimo: mio padre era divorziato da mia madre (deceduta nel 2008) e si era poi risposato la scia superstite la sua seconda moglie. Ho accertato con il mio legale che mi spetta la legittima da mio padre di 1/3. Egli aveva un conto bancario assieme alla sua seconda moglie ed al figlio di lei, non riconosciuto da mio padre. Il conto era quindi cointestato a tre persone; non so se con firma congiunta o disgiunta. La banca dove avevano il conto ha rilasciato l'estratto alla data della morte di mio padre riportante la cifra di 150.000 euro ed ha anche dichiarato in 50.000 euro l'importo da considerare per l'asse ereditario. Mi pare quindi che la banca ha diviso in tre l'intero importo(150.000); considerando poi una di queste tre parti come importo nella disponibilità di mio padre(50.000). Su questa sua ...
L'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima ha natura personale, sicché nell'ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all'entità delle rispettive attribuzioni: pertanto, ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita e non è configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla riduzione. Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario: mediante la cosiddetta riunione fittizia è necessario stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. ...