Erede pretermesso in quanto legittimario escluso da testamento

Secondo la normativa vigente un legittimario non può essere escluso da testamento, che va impugnato in tribunale












Gli eredi del defunto sono la coniuge e un figlio legittimo da lui avuto dal primo matrimonio: tale primo matrimonio si è chiuso con un divorzio: la prima moglie è ormai deceduta da tempo e
nel testamento il defunto non ha menzionato tale figlio legittimo, ma ha solo scritto che tutti i suoi beni vanno alla moglie.

Con la frase “tutti i sui beni” io e il mio avvocato intendiamo la sola quota disponibile.
In quanto una 1/3 deve andare alla moglie e 1/3 deve andare al figlio legittimo.

A chi va la quota disponibile?

E’ corretto dire che il defunto era consapevole che poteva decidere solo sulla quota disponibile e quindi tale quota va alla coniuge?

Oppure, essendo il testamento impugnabile per lesione della legittima, si può applicare la legge che in caso di assenza di testamento dice che l’eredità và divisa in due nel caso di coniuge e figlio legittimo?

Ai sensi dell’articolo 588 del codice civile il testatore ha indicato come unico erede universale il coniuge: quindi il testamento deve essere impugnato ed annullato perchè venga riconosciuto giudizialmente che un legittimario (il figlio di primo letto) è stato pretermesso dal testamento.

L’articolo 536 del codice civile, infatti, stabilisce che le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli (sia quelli riconosciuti da uno o da entrambi i genitori ) che quelli giudizialmente dichiarati figli naturali), gli ascendenti.

Di conseguenza, in assenza di testamento, l’asse ereditario verrà ripartito secondo le norme che regolano la successione legittima e quindi 50% dell’eredità al coniuge superstite e 50% al figlio, oppure, secondo le decisioni del collegio giudicante (qualora ritenesse che l’annullamento del testamento debba essere finalizzato esclusivamente a reintegrare la quota di riserva spettante al legittimario pretermesso) nella misura di 2/3 al coniuge superstite e di 1/3 al figlio di primo letto, dunque assegnando la quota di 1/3 disponibile al testatore al coniuge superstite (indicato come erede universale nel testamento e successivamente sottoposto a riduzione della quota ereditaria spettante).

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25 Febbraio 2024 · Carla Benvenuto