Agenzia delle Entrate Riscossione può trattenere l’anticipazione dell’indennità di disoccupazione se il disoccupato ha cartelle esattoriali in sospeso?












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Per giusta causa (mancato pagamento stipendio) ho dato le dimissioni accedendo così all indennità NASPI: ho deciso di intraprendere la libera professione e richiedere così il pagamento in in unica soluzione della NASPI (NASPI anticipata). Da una verifica è risultato che ho un debito con Agenzia delle Entrate Riscossione. Ora L’INPS mi dice che la procedura è bloccata perché Agenzia delle Entrate Riscossione sta stimando il debito. Ma è possibile che si trattengono tutto essendo un incentivo per poter lavorare oppure c’è una percentuale che si possono trattenere?

Il problema è questo: l’articolo 48 bis ((Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR 602/1973 dispone che prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, l’INPS debba verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non deve procedere al pagamento e deve segnalare la circostanza ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), affinché quest’ultima avvii le azioni esecutive finalizzate al recupero delle somme iscritte a ruolo.

In altre parole, ADER tramite articolo 72 bis, sempre del DPR 602/1973, impartirà probabilmente ordine diretto all’INPS di trattenere il credito risultante dalle cartelle esattoriali notificate al debitore, fino a concorrenza del credito per cui si procede.

Ora, con la sentenza 85/2015 la Corte costituzionale ha sancito che l’indennità di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall’articolo 38 della Costituzione.

L’indennità di disoccupazione, dunque, ha natura previdenziale: l’articolo 38 comma 2 della Costituzione dispone, infatti, che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (o per giusta causa).

Peraltro, l’articolo 545 del codice di procedura civile prevede, per le prestazioni di natura previdenziale, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, per crediti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) nella misura del 20%.

A partire dal primo gennaio 2018, l’importo massimo dell’assegno sociale è pari a 453 euro: pertanto la sola parte dell’anticipazione di indennità di disoccupazione che eccede i 679,5 euro (importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà) può essere pignorata nella misura di un quinto per crediti esattoriali (dal momento che l’anticipazione NASPI supera i cinquemila euro).

Conclusioni: ove mai ADER pignorasse presso INPS un importo maggiore del quinto del risultato ottenuto sottraendo dell’anticipazione NASPI spettante i 679,5 euro (importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà), il debitore sarà costretto a ricorrere al giudice delle esecuzioni presso il tribunale territorialmente competente (ex articolo 615 del codice di procedura civile), con il supporto di un avvocato, per chiedere la restituzione delle somme eventualmente pignorate in più.

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12 Dicembre 2018 · Patrizio Oliva

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