Ho un debito con Equitalia di circa 33 mila euro relativo all’attività lavorativa in qualità di artigiano che però ho chiuso da circa 9 anni. In seguito al decesso di mia madre avvenuto di recente erediterò insieme a mio padre e mia sorella una quota di 2 immobili residenziali ma non ho ancora presentato la successione.
Un immobile era stato precedentemente al decesso di mia madre messo in vendita e gli acquirenti che con proposta di acquisto firmata ed accettata da i miei genitori, oggi essendo al corrente dei miei debiti con Equitalia non vogliono effettuare il compromesso perchè a dire del loro avvocato Equitalia potrebbe impugnare l’atto di compravendita anche dopo l’avvenuta vendita.
Premetto che ho fatto richiesta di rateazione del debito, ma vorrei sapere se è vero che Equitalia potrebbe impugnare l’atto di compravendita come garanzia essendoci l’altro immobile su cui potrebbero riavvalersi.
Se Equitalia non riuscisse a iscrivere ipoteca per tempo, potrebbe esperire azione revocatoria dell’atto di compravendita dell’immobile.
In verità, se il prezzo della transazione è quello di mercato, il passaggio di denaro da acquirente e venditore è tracciabile, e l’immobile è adibito ad abitazione principale dell’acquirente, è ben difficile che l’azione revocatoria proposta da Equitalia possa essere accolta dal giudice. Per il semplice fatto che la buona fede dell’acquirente è presunta e tutelata dalla legge.
Tuttavia, è comprensibile l’atteggiamento dell’acquirente venuto a conoscenza dei crediti che Equitalia vanta nei confronti di uno dei comproprietari. Peraltro, la circostanza che esista un altro immobile che il debitore possiede in comproprietà è irrilevante e non elimina il rischio: nulla garantisce l’acquirente che, successivamente, non venga venduto anche il secondo immobile, sottraendolo al recupero coattivo e/o alla’iscrizione di ipoteca.
25 Marzo 2015 · Simone di Saintjust
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