Effetti esdebitazione fallimentare per i rapporti estranei all’esercizio dell’impresa












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Sono un ex imprenditore che per vari motivi, fra cui la crisi economica del 2008, è fallito, il fallimento si è chiuso e ho ottenuto poi l’esdebitazione.

Nel 2007 avevo fatto un mutuo per l’acquisto della mia prima casa, l’immobile, essendo stato socio di una snc e quindi illimitatamente responsabile, è stato ricompreso nella procedura fallimentare e poi venduto per un valore di 60 mila euro, il mutuo che avevo fatto era di 100 mila euro. La banca che mi aveva concesso il mutuo, la quale naturalmente aveva iscritto ipoteca di primo grado, ha poi ceduto il credito a una società di cartolarizzazione ora questa società mi segnala in centrale rischi della Banca d’Italia per euro 140.000.

A questo punto volevo porre le seguenti domande:

Essendo socio fallito anche personalmente in estensione ai sensi dell’articolo 147 legge fallimentare e quindi rispondendo con l’intero mio patrimonio anche personale e essendosi la banca insinuata al passivo fallimentare ricevendo peraltro anche soddisfazione parziale dei crediti dalla stessa vantati nei miei confronti come creditore particolare del socio detto debito deve essere ricompreso nei rapporti estranei all’esercizio dell’impresa?

Come è possibile che il fallimento in estensione ex art 147 legge fallimentare attragga su di se i miei beni personali non permettendomi di adempiere poi ai miei debiti personali e che ciò non possa essere soggetto all’efficacia esdebitoria del decreto?

Come può la società di cartolarizzazione segnalarmi in centrale rischi per una cifra così sproporzionata? Che tutele ho per capire effettivamente se ho ancora dei debiti e a quanto ammontano?

Eventualmente se tali debiti non rientrassero nell’efficacia esdebitatoria cosa dovrei fare adesso per effettivamente liberarmi dai debiti e fare una vita normale (adesso sono un dipendente) come tutti, dovrei fare la crisi da sovraindebitamento?

E cosa posso offrire che TUTTI i miei beni sono già stati assorbiti dal fallimento?

Non la ritenete una mancanza grave del nostro ordinamento che non esista uno strumento chiaro, preciso per effettivamente riabilitare e salvare tutte quelle persone che nella vita (al contrario di come va sempre nei film) hanno avuto solo un pò di sfortuna? Ma che hanno sempre camminato comunque a testa alta perchè quando lavorano credono sempre in quello che fanno?

L’articolo 142 delle legge fallimentare limita il beneficio della liberazione dai debiti residui esclusivamente nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, restando escluse, dall’esdebitazione, le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa. Si tratta di una norma vigente e poco importa cosa ne possiamo pensare noi e lei: questo per quanto attiene le prime due domande.

Per quanto riguarda la sofferenza segnalata nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia dalla cessionaria (la società di cartolarizzazione), l’unica cosa da fare è contattarla, chiedendo una verifica dell’importo riferito alla posizione debitoria censita in CR e, nel caso ne ricorrano gli estremi, pretendere una rettifica.

Avendo ottenuto l’esdebitazione fallimentare, avrà sicuramente contezza delle obbligazioni escluse dal beneficio, vale a dire, innanzitutto, gli eventuali obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti contratti con banche e finanziarie (compreso quanto residua del mutuo dopo la vendita coattiva della casa ipotecata) per finanziamenti personali o fideiussioni personali prestate a favore della società fallita o a favore di terzi, debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti per esdebitazione fallimentare, gli importi garantiti da fideiussori in suo favore.

Per finire, tenga conto che la cessionaria, qualora intendesse agire per l’escussione del credito non soddisfatto dall’espropriazione immobiliare della casa di proprietà, potrà procedere con pignoramento dello stipendio netto percepito dal debitore, ottenendo il prelievo mensile del 20% fino al rimborso totale del credito vantato.

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21 Aprile 2020 · Annapaola Ferri

le chiedo, a questo punto non mi rimane altro che invocare la legge 3/2012 in alternativa secondo lei è possibile aspettare l’entrata in vigore della legge della crisi e dell’insolvenza la quale all’art. 278 comma 1 cita testualmente:

1 – L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.

Pertanto entrando in vigore il predetto codice ed essendo stato già assoggettato a una procedura concorsuale nella quale erano presenti anche i miei creditori personali non potrebbe configurarsi l’effetto esdebitatorio anche nei confronti di quei debiti non compresi dell’attuale esdebitazione?.

Partendo anche dal presupposto che la nuova legge qualifica il nuovo provvedimento come esdebitazione integrale. non potrebbe nemmeno configurarsi una lesione dei creditori in quanto tutti hanno partecipato alla procedura sia in qualità di creditori particolari sia in qualità di creditori sociali ed essendo stati soddisfatti in base al grado.

Inoltre le chiedo conferma riguardo alle fideiussioni personali dei soci illimitatamente responsabili in quanto penso siano ricompresi nell’esdebitazione, infatti l’art. 142 ultimo comma nella parte in cui esclude (riporto testualmente: Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.) le fideiussioni indica espressamente i fideiussori del debitore e essendo una società di persone il socio che ha prestato fideiussione non si può considerare terzo e nemmeno si può considerare tale debito estraneo all’’attività d’impresa anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 2016 in tema di effetto esdebitatorio del concordato preventivo ai soci illimitatamente responsabili, segnalo che l’inciso dell’art 184 l.f. è identico all’ultimo comma dell’art 142 l.f..

Non possiamo ragionare sulle ipotesi, ma sui fatti, ovvero sulle leggi al momento vigenti. Certamente la collega che mi ha preceduto nell’intervento è incorsa in un refuso nel momento in cui ha escluso dall’esdebitazione fallimentare la fideiussione personale del socio prestata a favore della società.

Infatti, la giurisprudenza, ormai consolidata (fra le tante, Corte di Cassazione sentenza 23669/2006), ha chiarito che l’atto con cui il socio rilascia garanzia per un debito della società non può essere considerato costitutivo di garanzia per un’obbligazione altrui, ma va qualificato quale atto di costituzione di garanzia per una obbligazione propria con la conseguenza che il creditore che, in relazione a un credito verso la società, in seguito fallita, sia titolare di fideiussione prestata dal socio, ha diritto di insinuarsi nel passivo del fallimento di quest’ultimo, assumendo egli la veste di creditore del fallito, non già di mero titolare di fideiussione rilasciata dal fallito quale terzo garante di un debito altrui.

Tanto premesso, bisogna tuttavia ricordare che il debito che la vede, oggi, coinvolto con la società di cartolarizzazione titolare del credito derivante da quanto è residuato, rispetto al mutuo concessole, dall’espropriazione e vendita all’asta dell’immobile di cui era proprietario, non ha alcun legame con il fallimento. Lei riveste, adesso, il ruolo di semplice consumatore obbligato a rimborsare un debito. Punto.

Può essere considerato soggetto sovraindebitato e presentare, con possibilità di accoglimento, un’istanza ex legge 3/2012? Certamente, purchè non si aspetti la cancellazione del debito. Il giudice le potrà concedere (piano del consumatore) una dilazione di quanto dovuto con importo rateale non inferiore al 20% della retribuzione netta stipendiale (che è quanto il creditore otterrebbe con un pignoramento presso terzi). Potrebbe anche concederle l’esdebitazione a fronte, tuttavia, solo di un procedimento di liquidazione volontaria di eventuali beni immobili di proprietà, nell’ipotesi che il ricavato della vendita (effettuata dal liquidatore) non riesca a coprire integralmente il debito.

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21 Aprile 2020 · Giorgio Martini

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