DOMANDA
Sono un ex imprenditore che per vari motivi, fra cui la crisi economica del 2008, è fallito, il fallimento si è chiuso e ho ottenuto poi l’esdebitazione.
Nel 2007 avevo fatto un mutuo per l’acquisto della mia prima casa, l’immobile, essendo stato socio di una snc e quindi illimitatamente responsabile, è stato ricompreso nella procedura fallimentare e poi venduto per un valore di 60 mila euro, il mutuo che avevo fatto era di 100 mila euro. La banca che mi aveva concesso il mutuo, la quale naturalmente aveva iscritto ipoteca di primo grado, ha poi ceduto il credito a una società di cartolarizzazione ora questa società mi segnala in centrale rischi della Banca d’Italia per euro 140.000.
A questo punto volevo porre le seguenti domande:
Essendo socio fallito anche personalmente in estensione ai sensi dell’articolo 147 legge fallimentare e quindi rispondendo con l’intero mio patrimonio anche personale e essendosi la banca insinuata al passivo fallimentare ricevendo peraltro anche soddisfazione parziale dei crediti dalla stessa vantati nei miei confronti come creditore particolare del socio detto debito deve essere ricompreso nei rapporti estranei all’esercizio dell’impresa?
Come è possibile che il fallimento in estensione ex art 147 legge fallimentare attragga su di se i miei beni personali non permettendomi di adempiere poi ai miei debiti personali e che ciò non possa essere soggetto all’efficacia esdebitoria del decreto?
Come può la società di cartolarizzazione segnalarmi in centrale rischi per una cifra così sproporzionata? Che tutele ho per capire effettivamente se ho ancora dei debiti e a quanto ammontano?
Eventualmente se tali debiti non rientrassero nell’efficacia esdebitatoria cosa dovrei fare adesso per effettivamente liberarmi dai debiti e fare una vita normale (adesso sono un dipendente) come tutti, dovrei fare la crisi da sovraindebitamento?
E cosa posso offrire che TUTTI i miei beni sono già stati assorbiti dal fallimento?
Non la ritenete una mancanza grave del nostro ordinamento che non esista uno strumento chiaro, preciso per effettivamente riabilitare e salvare tutte quelle persone che nella vita (al contrario di come va sempre nei film) hanno avuto solo un pò di sfortuna? Ma che hanno sempre camminato comunque a testa alta perchè quando lavorano credono sempre in quello che fanno?
RISPOSTA
L’articolo 142 delle legge fallimentare limita il beneficio della liberazione dai debiti residui esclusivamente nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, restando escluse, dall’esdebitazione, le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa. Si tratta di una norma vigente e poco importa cosa ne possiamo pensare noi e lei: questo per quanto attiene le prime due domande.
Per quanto riguarda la sofferenza segnalata nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia dalla cessionaria (la società di cartolarizzazione), l’unica cosa da fare è contattarla, chiedendo una verifica dell’importo riferito alla posizione debitoria censita in CR e, nel caso ne ricorrano gli estremi, pretendere una rettifica.
Avendo ottenuto l’esdebitazione fallimentare, avrà sicuramente contezza delle obbligazioni escluse dal beneficio, vale a dire, innanzitutto, gli eventuali obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti contratti con banche e finanziarie (compreso quanto residua del mutuo dopo la vendita coattiva della casa ipotecata) per finanziamenti personali o fideiussioni personali prestate a favore della società fallita o a favore di terzi, debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti per esdebitazione fallimentare, gli importi garantiti da fideiussori in suo favore.
Per finire, tenga conto che la cessionaria, qualora intendesse agire per l’escussione del credito non soddisfatto dall’espropriazione immobiliare della casa di proprietà, potrà procedere con pignoramento dello stipendio netto percepito dal debitore, ottenendo il prelievo mensile del 20% fino al rimborso totale del credito vantato.
21 Aprile 2020 - Giorgio Martini