Ecobonus moto e scooter 4 mila euro


Dal 19 ottobre 2022 sono ripartite le domande per ottenere l'Ecobonus per l'acquisto di moto e scooter elettrici.





Vorrei saperne di più su come fare per ottenere per ottenere l’Ecobonus per l’acquisto di moto e scooter elettrici.

Potete aiutarmi?

Dal 19 ottobre 2022 sono ripartite le domande per ottenere l’Ecobonus per l’acquisto di moto e scooter elettrici. Il Bonus viene richiesto dal concessionario o dal rivenditore da cui si compra, per cui l’acquirente non deve fare nulla.

Ma quali sono i veicoli che si possono comprare con gli incentivi? Partiamo col dire che i nuovi sconti previsti dal 19 ottobre riguardano esclusivamente moto, motorini e scooter, cioè i veicoli di categoria Le, elettrici.

Il Bonus può essere richiesto solo dal concessionario, dicevamo, che è l’unico soggetto autorizzato a gestire tutta la procedura di prenotazione ed erogazione dell’Ecobonus tramite il portale dedicato.

L’acquirente riceve quindi il contributo sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto del nuovo veicolo.

In caso di acquisto cointestato, la procedura di prenotazione consente l’inserimento di un solo nominativo legato al veicolo. Quindi questo dovrà corrispondere all’intestatario del veicolo registrato alla Motorizzazione Civile (e non al cointestatario). Se i dati non dovessero risultare identici, potrebbe venir meno il riconoscimento del contributo.

I veicoli di categoria Le sono i motocicli e i ciclomotori a 2, 3 o 4 ruote appartenenti ad una delle categorie da L1e a L7e. Ecco nel dettaglio quali sono:

  • Categoria L1e: ciclomotori a 2 ruote con cilindrata, se si tratta di motore termico, che non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione, qualunque sia il sistema di propulsione, non supera i 45 km/h
  • Categoria L2e: ciclomotori a 3 ruote con cilindrata, se si tratta di motore termico, che non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h
  • Categoria L3e: motoveicoli a 2 ruote con cilindrata, se si tratta di motore termico, che supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h
  • Categoria L4e: motoveicoli a 3 ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, con cilindrata, se si tratta di motore termico, che supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale)
  • Categoria L5e: motoveicoli a 3 ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, cosiddetti tricicli, con cilindrata, se si tratta di motore termico, che supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h
  • Categoria L6e: ciclomotori a 4 ruote, cosiddetti quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, velocità massima inferiore o uguale a 45 km/h e con cilindrata inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Questi veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a 3 ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie
  • Categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg – è 550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci -, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Questi veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e.

Qui come si effettua la prenotazione e tutti i moduli da scaricare che vanno presentati.

In caso di rottamazione, il veicolo da rottamare deve essere:

  • di categoria Le
  • intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi
  • omologato alle Classi Euro da 0 a 3 o oggetto di ritargatura.

Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo devono essere indicati:

  • il veicolo da rottamare
  • il contributo Ecobonus.

Il concessionario entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo deve:

  • consegnare il veicolo usato ad un demolitore
  • provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.

Solo i veicoli di categoria Le ad alimentazione elettrica sono ammessi al contributo senza rottamazione. Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo è necessario indicare il contributo Ecobonus.

Per i veicoli acquistati da persone fisiche con il Bonus c’è l’obbligo di mantenimento della proprietà del veicolo nuovo per almeno 12 mesi.

Per i veicoli solo elettrici acquistati da persone sia fisiche che giuridiche con il contributo non c’è nessun obbligo di mantenimento della proprietà.

Le moto, i motorini e gli scooter per accedere a questo sconto devono essere elettrici e nuovi di fabbrica. Il contributo è calcolato in percentuale del prezzo di acquisto e varia in base alla presenza di un veicolo da rottamare. In particolare:

  • con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 3*: sconto del 40% del prezzo d’acquisto fino a massimo 4mila euro IVA esclusa
  • senza rottamazione: sconto del 30% del prezzo d’acquisto fino a massimo 3mila euro IVA esclusa.

21 Ottobre 2022 · Andrea Ricciardi


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