È legale dover far visitare l’immobile a possibili acquirenti con un contratto di locazione o di affitto in corso?

Il diniego opposto dal legittimo occupante alla visita dei locali ad un potenziale acquirente, potrebbe comportare una richiesta di risarcimento danni


DOMANDA

Ho in affitto un magazzino, il proprietario ha deciso di vendere e mi ha mandato la raccomandata per informarmi che tra 6 mesi devo lasciarlo: per me va bene, ma mi ha detto anche che devo essere a disposizione per aprire ogni volta che qualche potenziale compratore vuole vederlo. Può il proprietario fare questo? Ho sempre pagato regolarmente.


RISPOSTA

Nel contratto di affitto dovrebbe essere presente una clausola che regola la possibilità di accesso ai locali affittati da parte del locatore con il nuovo soggetto interessato a subentrare alla scadenza del contratto, o ad acquistare i locali, prevedendo un numero massimo di visite settimanali o mensili, gli orari di visita ed i tempi di preavviso al conduttore.
Tuttavia anche in assenza di apposita clausola contrattuale l’esistenza di un diritto di visita per il locatore sussiste in base agli articoli 1175 (Comportamento secondo correttezza) e 1375 (Esecuzione di buona fede) del codice civile.
Entrambi gli articoli codicistici citati fanno genericamente riferimento al principio di correttezza e buona fede che dovrebbe instaurarsi fra i contraenti, ovvero l’obbligo di comportarsi con lealtà ed onestà reciproche.
Vale la pena ricordare che il diniego opposto dal legittimo occupante a far visitare i locali ad un potenziale acquirente degli stessi, potrebbe comportare una richiesta di risarcimento danni da parte del venditore, per l’affare sfumato in seguito al comportamento poco collaborativo del conduttore.
E’ auspicabile, pertanto, che in assenza di clausole contrattuali specifiche, intervenga un accordo, anche verbale, fra proprietario e conduttore dei locali in affitto che regoli il numero massimo di visite settimanali o mensili consentite, gli orari di visita ed i tempi di preavviso, a tutela delle rispettive esigenze (di vendita per il proprietario e di piena e comoda fruizione, priva di eventuali molestie, dei locali legittimamente occupati per il conduttore).


26 Luglio 2024 - Lilla De Angelis


Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati

Questo post totalizza 84 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inutile

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it

Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Tutela del consumatore e risarcimento danni a persone e cose » È legale dover far visitare l’immobile a possibili acquirenti con un contratto di locazione o di affitto in corso?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic ponendo un quesito.