Contenzioso su contratto di locazione – Le visite all’immobile locato da parte dei potenziali acquirenti o dei nuovi conduttori


La normativa e la giurisprudenza in materia sono vaghe, ma bisogna farsi assistere da un avvocato che possa far fronte alle azioni legali del proprietario





Sono la locataria di un immobile abitativo entrata in una controversia con il proprietario dell’immobile (con l’erede del locatore originario poiché deceduto) conseguente alla lettera di termine contratto di locazione non sei mesi come previsti ma cinque mesi prima con motivazione che l’immobile era stato messo in vendita e di aver trovato l’acquirente (la sottoscritta non era più nell’annualità di prelazione): la controversia è finita davanti al giudice che, prima di continuare ha ordinato che le parti procedessero prima con il rito di mediazione.

Durante la mediazione siamo arrivati ad un accordo; così la vicenda è stata annullata dal giudice. Ora, dopo oltre un anno dall’annullamento del contenzioso: con l’accordo che restassi nell’immobile ancora per un anno e mezzo rispetto ai circa tre anni dalla scadenza, il proprietario tramite messaggistica WHATSAPP alle ore 13,41 del 31/08/2023 mi ha chiesto che mi rendessi disponibile a far visitare l’immobile ad un potenziale acquirente per il 03/09/2023 alle ore 13 circa. Ho respinto la richiesta invitandolo per i giorni feriali e ad orari consoni e buon anticipo. Di rimando mi ha inviato il verbale della conciliazione affermando che, sullo stesso non vi sono indicati ne i giorni ne gli orari e pertanto chiedeva la visita secondo la disponibilità del potenziale acquirente. Al momento la vicenda è ancora ferma.
Datosi che dietro consiglio del legale avevo memorizzato il numero del fascicolo del contenzioso, alcuni giorni dopo preso da curiosità ho notato un aggiornamento del fascicolo proprio nella data del 31/08/2023 e proprio nell’orario delle 13,41. Ho voluto approfondire e ho constatato che l’aggiornamento è l’inserimento di una ANNOTAZIONE per oggetto: (oggetto: 111 fascicolo interamente digitale PNRR). Ora, per non entrare in ulteriore preoccupazione datosi che oltre al tempo speso in precedenza e il pagamento della parcella del legale, vorrei chiedere due cose: è veramente come dice il proprietario che può disporre delle visite in date e orari a proprio piacimento? l’altra è che significato ha l’ANNOTAZIONE con quella dicitura? Ringrazio per la vostra attenzione.

Il locatore, quando il contratto di locazione o, nella fattispecie, l’accordo di mediazione, non prevedano nulla in proposito, ha il diritto di far visitare la casa, seppur locata, con le modalità di cui agli usi localmente vigenti, al fine di potere stipulare altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso, oppure di vendere la casa: così si sono espressi i giudici della Corte di Cassazione con la sentenza 5147/1981.

Nel silenzio della legge, quella appena esposta è l’unica, per quanto vaga, normativa di riferimento.

I legali della parti possono accedere al fascicolo del Processo Civile Telematico (PCT) per annotare eventi verificatisi dopo l’accordo di mediazione: probabilmente, nella fattispecie, la controparte ha inteso segnalare, con l’annotazione, il rifiuto del conduttore all’accesso chiesto dal proprietario, quindi l’inadempimento del conduttore e la conseguente decadenza dell’accordo di mediazione. La controparte, probabilmente, intende riassumere il contenzioso civile chiedendo il rilascio immediato dell’unità abitativa.

Nonostante la parcella da pagare, crediamo che lei non possa fare a meno di farsi assistere da un avvocato esperto, in modo da non soccombere passivamente al bullismo legale della controparte.

10 Settembre 2023 · Piero Ciottoli


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