Dsu minorenni con genitore non coniugato e non convivente con i figli ai quali, come da sentenza, il genitore non convivente dovrebbe versare gli alimenti ma che non ha mai adempiuto all’obbligo

Nessuna componente aggiuntiva per il padre non convivente con i figli minori quando il tribunale abbia stabilito assegno di mantenimento a loro favore












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Sono una madre che ha 2 figli minorenni: nel maggio del 2022 ho avuto la sentenza del tribunale dei minori con affido condiviso con il padre (mai sposati) e l’anno scorso è stato inserito come componente attratta nel mio nucleo, quest’anno devo ancora inserirlo o basta il numero della sentenza dove è scritto il mantenimento che però nell’anno di riferimento ancora non era corrisposto?

Per il genitore non convivente con i due figli minorenni beneficiari della prestazione richiesta, tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento dei figli stabiliti dall’autorità giudiziaria, nel quadro D del modello MB2 della DSU deve essere barrata la casella (riferita ai rapporti intercorrenti fra genitore non convivente e figli minorenni, alla data di presentazione della DSU) indicante che il genitore non convivente è tenuto a versare assegni periodici stabiliti dall’autorità giudiziaria a favore dei figli minori. Il che comporta che l’ISEE del nucleo familiare composto da madre e dai due figli minori conviventi, sarà calcolato senza il contributo della componente aggiuntiva imputabile al padre non convivente. In pratica, la sentenza del tribunale, indipendentemente dall’effettiva corresponsione dell’importo stabilito in sentenza a favore dei figli, sancisce l’assenza di qualsiasi rapporto economico (che non sia regolato dal giudice) fra padre e i due figli minori.

Tuttavia, anche a partire dal 2024, il reddito indicato nella DSU del nucleo familiare composto da madre e dai due figli minori conviventi dovrà essere quello effettivamente percepito e, pertanto, non dovrà contabilizzare l’importo annuo dell’assegno di mantenimento nominale stabilito dal tribunale e non erogato, nel 2022, dal genitore non convivente obbligato.

Ciò sarà utile anche nel caso si voglia successivamente riscuotere coattivamente il dovuto dall’obbligato inadempiente (pignoramento stipendio/pensione, pignoramento conto corrente, eccetera).

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3 Gennaio 2023 · Roberto Petrella

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