DSU ISEE corrente per far rilevare un aumento del reddito percepito – Domanda insolita ma sensata

DSU - ISEE corrente, DSU - ISEE e nucleo familiare coniugi, ISEEU - ISEE per Università












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Può essere attestata una DSU per ISEE Corrente con una variazione superiore al 25% IN POSITIVO (cioè con un valore superiore) rispetto alla precedente DSU?

Capisco che è insolita come richiesta ma a me occorre ai fini di una borsa di studio universitaria per poter rientrare nella casistica dello “studente indipendente”, che superi quindi un dato reddito da lavoro dipendente o assimilati.

Innanzitutto grazie per aver chiarito il senso del contenuto della sua domanda: altrimenti avremmo certamente avuto qualche problema ad inquadrarla correttamente.

Purtroppo, però, la normativa vigente (comma 5, articolo 2, DPCM 153/2019) stabilisce che L’ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito ISEE corrente e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, sia intervenuta una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa (per almeno uno dei componenti il nucleo familiare):

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

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27 Settembre 2019 · Genny Manfredi

La ringrazio per la sua risposta, ovviamente non avrei chiesto ciò se non mi fossi accertata di possedere tali requisiti, nello specifico appartengo alla casistica del gruppo b). Alla luce di ciò può quindi rispondere al mio precedente quesito?

Se rientra nella casistica di cui al punto b), considerato che la variazione (quindi positiva o negativa) deve essere superiore al 25 per cento dell’indicatore della situazione reddituale corrente calcolato rispetto all’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE in corso di validità (articolo 9, comma 2 DPCM 159/2013), la risposta al suo precedente quesito è affermativa.

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27 Settembre 2019 · Annapaola Ferri

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