Doppio pignoramento della pensione: presso l’INPS e una volta accreditata in conto corrente

La pensione del debitore non può essere pignorata due volte, presso l'INPS ed una volta accreditata in conto corrente, per debiti della stessa natura


DOMANDA

Gradirei sapere se è lecito pignorare la pensione in capo all'INPS e sul conto corrente postale dalla finanziaria: nell'eventualità che ciò accada, come può tutelarsi il debitore?


RISPOSTA

L'articolo 545 del codice di procedura civile già tutela il debitore sottoposto ad azione esecutiva quando afferma che le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.


9 Gennaio 2024 - Patrizio Oliva


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