Donazione da unico genitore al figlio primogenito

L'ordinamento giuridico italiano non consente di disporre liberamente del proprio patrimonio nella divisione in vita e post mortem ai legittimari












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L’unico genitore (madre), ancora in vita, desidera lasciare al figlio primogenito (di quattro figli):
– casa unifamiliare
– 2 automobili
Vorremmo sapere per se è sufficiente e valida a tutti gli effetti di legge:
– Una scrittura privata unica o separata?
– Una donazione?
– Una vendita ” fittizia”
Per quanto riguarda invece conto corrente, libretto, buoni postali:
– Cosa occorre fare per evitare tasse e dissidi eventuali tra gli eredi?
Faccio presente che gli altri eredi fratelli non sono interessati al lascito né della casa unifamiliare né delle 2 automobili: augurandomi sulla chiarezza dei quesiti, vi ringrazio per la Vs consulenza e disponibilità. Distinti Saluti! Patrik Troll

La questione è abbastanza articolata e complessa e non può sicuramente esaurirsi in poche battute: va innanzitutto chiarito che l’ordinamento italiano non consente al genitore di preferire un figlio rispetto ad altri per quanto riguarda l’attribuzione dei beni lasciati in eredità.

Nel caso specifico, con genitore vedovo (o divorziato) e quattro figli, il genitore può attribuire al figlio che intende favorire, esclusivamente 1/3 del valore dei beni che costituiscono l’eredità (parte disponibile al testatore), mentre il restante 2/3 del valore deve essere ripartito in parti uguali fra i 4 figli. Pertanto, il massimo che può essere assegnato al figlio che si intende favorire è 1/3 (quota disponibile al de cuius ) + 1/6 (quota spettante a ciascuno dei 4 figli) = 50% dell’eredità complessiva. In soldoni, se la casa unifamiliare e le 2 automobili non eccedono la metà del valore dell’intero lascito, la genitrice può redigere il testamento assegnando al figlio primogenito la casa unifamiliare e i due veicoli senza il rischio che gli altri 3 figli possano poi agire giudizialmente, per eccepire la lesione della quota di legittima a ciascuno spettante ed avviare azione di riduzione dell’eredità assegnata al primogenito.

Tuttavia, se si asserisce che gli altri 3 fratelli sono completamente d’accordo circa la divisione ereditaria sbilanciata a favore del primogenito, la genitrice può redigere il testamento secondo la propria volontà, anche ledendo la quota di legittima spettante a ciascuno degli altri tre figli, confidando che nessuno dei coeredi impugnerà il testamento per avviare la classica azione di riduzione del patrimonio lasciato in eredità al primogenito, in violazione della vigente normativa successoria.

Questa soluzione, basata sul completo e preventivo accordo dei chiamati all’eredità è da preferire ad altre, come la donazione in vita o la vendita fittizia di un immobile o parte di esso.

Per quanto riguarda le donazioni effettuate in vita , infatti, la collazione ereditaria, prevista nel nostro ordinamento, obbliga i figli, i loro discendenti e il coniuge che abbiano accettato l’eredità a restituire alla massa ereditaria tutti i beni che sono stati loro donati dal defunto quando questi era in vita, in modo che siano ripartiti fra tutti i coeredi secondo quote conformi alla legge.

Per le vendite immobiliari endo familiari simulate, l’articolo 1414 del codice civile stabilisce che le vendite simulate non hanno effetto fra le parti: peraltro, al coerede leso nella quota di legittima, a lui spettante, dovrebbe riuscire abbastanza semplice svelare una compravendita simulata, tenendo conto che un atto di compravendita immobiliare, effettivo e non fittizio, dovrebbe essere accompagnato da trasferimento tracciabile di denaro e, comunque, non potrebbe avvenire a prezzi molto diversi da quelli di mercato.

I beni mobili quali conto corrente, libretti di deposito e buoni postali seguono i medesimi criteri qui esposti: in più c’è da aggiungere che eventuali donazioni di modico valore sono le uniche che possono consentire alla genitrice di favorire il primogenito rispetto agli altri. La cointestazione di un conto corrente o di un deposito titoli fra genitrice e primogenito non risolve il problema, dal momento che uno dei coeredi, che si ritiene leso nella quota di legittima a lui spettante, riuscirebbe facilmente a dimostrare che la cointestazione del rapporto di conto corrente o del deposito titoli, sostanzia, in effetti, una donazione nulla in quanto non di modico valore e non assistita da atto notarile.

Per finire un accenno all’imposta di successione: le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006. In particolare, vengono applicate le aliquote:

– del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
– del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
– del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
– dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

I titoli di stato italiani e di altri paesi Ue sono esenti da imposta di successione.

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23 Gennaio 2023 · Annapaola Ferri

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