Dopo essermi separata da mio marito ho ottenuto l'affidamento di mio figlio: al mio ex è stato imposto il versamento di un assegno di mantenimento mensile. Purtroppo, in questo periodo, il bimbo non sta molto bene ed il pediatra gli ha prescritto delle visite specialistiche particolarmente costose. Ho parlato con il mio ex delle spese e gli ho chiesto, almeno, di fare a metà. Non ne ha voluto sapere, sostenendo che già sosteniene l'assegno mensile. Ora, io da solo non ce la faccio. Cosa posso fare? Ho diritto almeno al 50% di queste spese extra? ...
Quando, in sede di separazione personale dei coniugi, i figli siano stati affidati, con provvedimento presidenziale o con sentenza definitiva, ad uno dei coniugi, l'assegno posto a carico del coniuge non affidatario, quale suo concorso agli oneri economici derivanti dal mantenimento della prole, è determinato in misura forfettariamente proporzionata alle sostanze dei genitori, al numero ed alle esigenze dei figli. Il coniuge non affidatario non ha diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento. Inoltre, in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza. Queste le considerazioni svolte dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12645/15, in cui il coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento lamentava il diniego, opposto dai giudici ...
Spesso la sentenza che definisce le condizioni di separazione o di divorzio pone a carico dell'obbligato, oltre al mutuo, anche le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile assegnato al coniuge separato o all'ex coniuge. Per spese ordinarie e straordinarie devono propriamente intendersi le spese relative all'unità immobiliare di proprietà individuale, laddove per spese condominiali debbono intendersi le spese relative alle parti di proprietà comune di un immobile. Dunque, le spese ordinarie e straordinarie inerenti all'immobile assegnato comprendono anche le spese condominiali, perchè queste ultime sono tipicamente pertinenti alle prime. Il carattere della ordinarietà o straordinarietà è del tutto indipendente dal carattere condominiale o individuale delle spese inerenti ad un immobile. Le spese condominiali non possono essere escluse dalle spese dell'immobile per il solo fatto che esse attengono alle parti comuni dell'immobile, piuttosto che alle singole unità di proprietà individuale: vi osta la stretta connessione delle parti di proprietà comune con ...