Diritti del coniuge non debitore a seguito di espropriazione di in un bene in regime di comunione

Beni in regime di comunione e di separazione, pignoramento beni indivisi o in comunione












Coniugi sposati in regime di comunione dei beni, uno solo dei due coniugi ha debiti verso il fisco per INPS e IRPEF dichiarati ma non pagati, i coniugi possiedono una casa, cointestata, acquistata dopo il matrimonio, la casa non è di residenza.

In caso di pignoramento di questa casa, tutta la casa va all’asta. Quesito 1: il coniuge non debitore ha diritto alla restituzione del 50% del ricavato della vendita all’asta?

Quesito 2: considerato che i debiti sono di natura tributaria (classificati quindi come debiti non personali ma di natura familiare), questo non inficia il diritto del coniuge (in comunione dei beni) non debitore ad ottenere la restituzione del 50% del ricavata dalla vendita all’asta?

Nella comunione legale, il coniuge debitore risponde con i propri beni alle obbligazioni assunte personalmente: qualora i beni di esclusiva proprietà del coniuge debitore risultassero insufficienti, il creditore può avviare azione sussidiaria sui beni della comunione legale, a meno che il coniuge non debitore non indichi al creditore procedente ulteriori eventuali beni di proprietà esclusiva del coniuge debitore, su cui soddisfare primariamente il debito. Qualora ciò non avvenisse, l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) rientranti nella comunione legale, avrebbe ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con conseguente scioglimento della comunione legale, limitatamente al bene venduto coattivamente, e il diritto del coniuge non debitore a percepire metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso (o del valore di questo, in caso di assegnazione) (Cassazione sentenza 8803/2017).

In tema di riscossione coattiva di tributi (imposte e tasse), la sussistenza di sopravvenute esigenze familiari va esclusa solo in relazione a debiti che il coniuge debitore riesce a dimostrare accumulati per finalità di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Questo il principio di diritto che emerge dalla lettura della sentenza 25543/2017 della Corte di cassazione.

Se ne conclude che in ipotesi di debiti tributari, non sussiste il diritto del coniuge non debitore a percepire metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene espropriato facente parte della comunione. Il debito, quando non può essere classificato come personale di uno dei coniugi, viene escusso attraverso l’espropriazione del bene comune a soddisfazione dell’integrale esposizione azionata.

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6 Novembre 2018 · Annapaola Ferri