Dilazione per avviso bonario Agenzia Entrate? – Non decade se ritardi una rata: lieve inadempimento è retroattivo












Avevo ricevuto un avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate, in data settembre 2015, per delle dichiarazioni dei redditi errate, di svariate migliaia di euro, per cui avevo richiesto la dilazione, che era stata accettata.

Ho pagato, però, la seconda rata con appena 5 giorni di ritardo.

Mi è stata, così, comunicata la decadenza dalla rateazione.

Purtroppo, non rientro nei termini del lieve inadempimento, che scatta per gli accertamenti a partire dal 22 ottobre 2015.

Posso fare qualcosa?

Come noto, ad esempio a seguito di un avviso bonario, qualora sia stata approvata una rateazione delle somme, a partire dal Dlgs 159, 22 ottobre 2015, è legittimo il cosiddetto lieve inadempimento, che permette di non decadere dalla dilazione in alcuni casi.

Più nel dettaglio, grazie a questa legge, non si decade dal beneficio della rateazione in caso di:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Altrimenti, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Tornando al lieve inadempimento, purtroppo, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate, i benefici sono generalmente applicabili a decorrere dal 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore della norma) e con riferimento a tutti gli istituti deflattivi del contenzioso, inclusa acquiescenza, adesione, avvisi bonari, conciliazione e mediazione.

Niente da fare, dunque, per le rateazioni preesistenti.

Ma, attenzione, una, recente, sentenza della CTR della Sicilia potrebbe rivoluzionare la situazione.

I giudici della Corte Regionale, infatti, con sentenza 2773/18, hanno stabilito che i benefici del lieve inadempimento hanno effetto retroattivo. Sulla base di tale principio un ritardo di soli due giorni nel versamento di una rata del piano di dilazione non può comportarne la decadenza, con conseguente annullamento della cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate-Riscossione con la quale si richiedeva il capitale residuo, gli interessi e le sanzioni in misura piena.

Dunque, nonostante i fatti di causa siano precedenti all’entrata in vigore delle disposizioni del lieve impedimento, la decadenza dalla rateazione per il contribuente non è legittima.

Naturalmente, è sempre possibile che il giudizio venga ribaltato in Cassazione.

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7 Agosto 2018 · Andrea Ricciardi