Detrazioni degli interessi passivi mutuo casa per appartenente forze di polizia

Detrazioni e deduzioni fiscali, mutuo - detrazione fiscale degli interessi passivi












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Sono un appartenente alla Forze di Polizia e ho acquistato una casa cointestata con mia moglie, intesa come abitazione principale: attualmente occupo un alloggio di servizio in caserma, unitamente al mio nucleo famigliare, in un comune diverso da quello dove ho acquistato casa.

Il comma 2, articolo 66, della legge 342/2000 prevede, a favore del personale appartenente alle forze armate e di polizia a ordinamento militare, che gli interessi passivi derivanti dal mutuo ipotecario siano comunque detraibili per l’acquisto dell’unità abitativa, purché questa sia l’unica posseduta.
Soprattutto, in deroga al criterio ordinario, non è richiesto che essa venga adibita ad abitazione principale (Agenzia Entrate – Circolare 13 maggio 2011, n. 20).

La mia domanda è la seguente: posso detrarre il 100% degli interessi passivi del mutuo cointestato, atteso che mia moglie è fiscalmente a mio carico e risiede con me? Oppure devo detrarre soltanto il 50% degli interessi passivi del mutuo, poiché mia moglie non è residente nell’abitazione acquistata?

Come lei ha evidenziato, la detrazione è riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all’acquisto (anche in quota) dell’unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

Eliminato il requisito relativo all’obbligo di adibire l’immobile acquistato ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, le uniche norme che regolano la detrazione degli interessi passivi nella fattispecie di due coniugi comproprietari, sono le seguenti:

  1. per un immobile acquistato in comproprietà, il coniuge unico intestatario del mutuo può fruire dell’intera detrazione (fino a 4 mila euro).
  2. qualora il mutuo fosse anche cointestato, ciascuno dei coniugi può detrarre il 50% degli interessi passivi (fino a 2 mila euro) a meno che uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro coniuge. In questa evenienza il coniuge che sostiene interamente l’onere delle rate mensili può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

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26 Maggio 2016 · Andrea Ricciardi

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